FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
do quanto prevedono le linee guida da 2.1.3 a 2.1.7, che contemplano<br />
la procedura prevista <strong>per</strong> le riserve (2.9.7) 178 . Inoltre, esse<br />
possono essere formulate, al pari delle dichiarazioni, da ogni Stato<br />
(o organizzazione <strong>internazionale</strong>) avente titolo a diventare parte<br />
del trattato e senza alcun limite temporale (2.9.4) 179 .<br />
5. Al termine di questo excursus è possib<strong>il</strong>e r<strong>il</strong>evare<br />
che, <strong>per</strong> quanto riguarda <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o della definizione e della qualificazione<br />
delle dichiarazioni interpretative, <strong>il</strong> Relatore speciale<br />
ha affrontato finora tutti gli aspetti che si era prefisso di trattare e<br />
le sue proposte sono state approvate dalla Commissione e trasfuse<br />
in una Guide to practice. Al contrario, <strong>per</strong> quel che concerne i<br />
problemi applicativi, diverse questioni, quali quelle della validità<br />
e degli effetti delle dichiarazioni interpretative, non sono ancora<br />
state risolte 180 e, inoltre, <strong>il</strong> Drafting Committee non si è ancora<br />
pronunciato su tutte le draft guidelines relative al regime delle<br />
dichiarazioni.<br />
Per quanto i lavori della Commissione del diritto <strong>internazionale</strong><br />
sul tema delle dichiarazioni interpretative rappresentino<br />
una positiva eccezione, a fronte di una dottrina frequentemente<br />
indifferente rispetto alla problematica in esame, le loro insufficienze<br />
sono piuttosto evidenti. Nel corso degli anni, gli Stati<br />
hanno guardato con un interesse sempre decrescente a tale organo<br />
e la scarsità del dibattito all’interno della Commissione ne è la<br />
prova. Il Relatore speciale si è spesso limitato a fornire delle mere<br />
definizione degli istituti in esame e ha deliberatamente evitato<br />
le tematiche più controverse, mostrando una prudenza forse eccessiva.<br />
Il Drafting Committee, dal canto suo, spesso apporta alle<br />
proposte delle modifiche solamente formali e non di rado<br />
l’approvazione in seno al plenum della Commissione avviene<br />
senza discussione.<br />
178 In realtà, nessun requisito formale è stato previsto, nella Guide to<br />
practice, con riguardo alle dichiarazioni interpretative in sé, dunque potrebbe<br />
sembrare assurdo imporre requisiti più stringenti <strong>per</strong> le reazioni che non <strong>per</strong> le<br />
statuizioni originarie cui esse replicano; <strong>per</strong> tale motivo, <strong>il</strong> Relatore considera<br />
le linee guida in commento solo come delle ‘raccomandazioni’ agli Stati<br />
(A/CN. 4/600, p. 18 ss.).<br />
179 A/CN. 4/600, p. 20 s.<br />
180 Pellet più volte ha annunciato la trattazione di questi temi: si vedano,<br />
ex multis, A/CN. 4/470, p. 67; A/61/10, pp. 14 e 343 s.; A/CN. 4/600, pp. 5,<br />
18 e 22 s., par. 329.