FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
Sul punto, Pellet accoglie la teoria tradizionale secondo<br />
la quale l’art. 20 co. 5 della Convenzione di Vienna non sarebbe<br />
applicab<strong>il</strong>e alle dichiarazioni interpretative, in quanto si tratta di<br />
una regola eccezionale (in quanto limitativa dell’azionab<strong>il</strong>ità di<br />
una situazione giuridica) e, dunque, non estensib<strong>il</strong>e analogicamente<br />
173 . Egli ritiene che l’approvazione di una dichiarazione interpretativa<br />
(così come l’opposizione alla stessa) non possa essere<br />
presunta, né potrebbe ricavarsi dal mero s<strong>il</strong>enzio 174 . Tuttavia,<br />
<strong>il</strong> Relatore lascia impregiudicata la possib<strong>il</strong>ità che, in certi casi,<br />
dal s<strong>il</strong>enzio o dalla condotta dello Stato possa ricavarsi<br />
l’esistenza di un’ipotesi di acquiescenza, anche se ritiene che non<br />
possano individuarsi criteri generali e sia necessario, invece, procedere<br />
ad un’analisi caso <strong>per</strong> caso 175 .<br />
Secondo l’impostazione tradizionale, l’acquiescenza è<br />
data dal comportamento puramente passivo di uno Stato di fronte<br />
ad una particolare situazione di fatto, in circostanze che richiederebbero<br />
generalmente una reazione; in effetti, se si ritiene che<br />
una dichiarazione un<strong>il</strong>aterale resa su un trattato di cui un altro<br />
Stato è o può diventare parte sia un fatto che esige una reazione,<br />
nulla osta a che essa venga ricostruita in via interpretativa<br />
l’effettiva volontà di accettare o di non contestare un atto, un fatto<br />
o una situazione 176 . Inoltre, non va trascurata la possib<strong>il</strong>ità che<br />
173 Pellet dubita dell’applicab<strong>il</strong>ità di questa regola <strong>per</strong>sino alle dichiarazioni<br />
condizionate, posto che si tratta di una disposizione non ricognitiva del<br />
diritto consuetudinario, ma su<strong>per</strong>a <strong>il</strong> problema sottolineando l’esigenza di delimitazione<br />
temporale del <strong>per</strong>iodo in cui è possib<strong>il</strong>e sollevare obiezioni<br />
(A/CN. 4/600, p. 22).<br />
174 A/CN. 4/600, p. 15. In questo senso C. TOMUSCHAT, «Admissib<strong>il</strong>ity<br />
and Legal Effects of Reservations», cit., p. 465 s.; D. M. MCRAE, «The Legal<br />
Effect», cit., p. 169; G. GAJA, «Unruly Treaty Reservations», cit., pp. 324 e<br />
330; F. HORN, Reservations, cit., p. 243; L. LIJNZAAD, Reservations, cit., p.<br />
65; R. SAPIENZA, «Les déclarations interprétatives, cit., p. 619 s. In giurisprudenza<br />
si confronti <strong>il</strong> caso delle peschiere norvegesi (Corte Internazionale di<br />
Giustizia, 18 dicembre 1951, Fisheries case [United Kingdom v. Norway], in<br />
ICJ Reports, 1951, p. 115 ss.).<br />
175 A/CN. 4/600, p. 16 s. Ad avviso di Pellet è lo stesso art. 31 par. 3 lett.<br />
b della Convenzione di Vienna, con la sua formulazione ampia, a far ritenere<br />
che l’accordo sull’interpretazione r<strong>il</strong>evante ai fini della norma possa essere<br />
raggiunto anche tacitamente (ib., p. 16).<br />
176 In questo senso I. CAMERON-F. HORN, «Reservations to the European<br />
Convention on Human Rights: the Bel<strong>il</strong>os Case», in German Yearbook of International<br />
Law, 1990, p. 85, nota 87. Si vedano anche G. VENTURINI, «Atti