FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
Pellet si limita a chiarire che, così come <strong>il</strong> termine approval (approbation<br />
nella versione francese) serve <strong>per</strong> distinguere la reazione<br />
positiva alle dichiarazioni interpretative dalla acceptance<br />
(acceptation) in senso stretto delle riserve, anche <strong>il</strong> termine opposition<br />
è stato concepito appositamente <strong>per</strong> tenere separata<br />
l’ipotesi in esame dalle vere e proprie objections 166 . Solo da queste<br />
dispute nominalistiche, nonché da brevi accenni sparsi nel<br />
rapporto, è dato desumere che l’accettazione delle mere dichiarazioni<br />
e l’opposizione alle stesse non producono effetti rispetto<br />
all’entrata in vigore del trattato (come invece avviene con le riserve,<br />
ai sensi degli artt. 20 e 21 della Convenzione di Vienna),<br />
ma hanno soltanto la funzione di safeguard measures 167 .<br />
Montego Bay: “The Government of the Czech Republic having considered the<br />
declaration of the Federal Republic of Germany of 14 October 1994 <strong>per</strong>taining<br />
to the interpretation of the provisions of Part X of the [said Convention],<br />
which deals with the right of access of land-locked States to and from the sea<br />
and freedom of transit, states that the [said] declaration of the Federal Republic<br />
of Germany cannot be interpreted with regard to the Czech Republic in<br />
contradiction with the provisions of Part X of the Convention” (A/CN. 4/600,<br />
p. 9). Altri esempi controversi possono essere forniti dalla reazione belga alla<br />
riserva guatemalteca alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951 (F.<br />
HORN, Reservations, cit., p. 297 s.; R. SAPIENZA, Dichiarazioni interpretative,<br />
cit., p. 188 ss.) e da quella della Svezia a fronte della dichiarazione resa dalla<br />
Cina nel 2000 al momento della ratifica del Patto delle Nazioni Unite sui diritti<br />
sociali e culturali (P. T. B. KOHONA, «Some Notable Developments», cit., p.<br />
448). 166 A/CN. 4/600, pp. 5 e 10. In effetti, già la prassi diplomatica degli anni<br />
Settanta dimostra che gli Stati considerano come delle entità a sé stanti le<br />
dichiarazioni interpretative al momento di manifestare <strong>il</strong> loro dissenso. Ad esempio,<br />
quando la Siria rese una controversa dichiarazione relativa<br />
all’interpretazione dell’art. 52 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati<br />
del 1969, gli altri Stati vi obiettarono in maniera ‘informale’, mentre contestualmente<br />
rivolsero specifiche obiezioni alle altre riserve siriane, affermando<br />
frequentemente che queste ultime obiezioni (e, mi sembra <strong>il</strong> caso di sottolineare,<br />
solo esse) impedivano l’entrata in vigore della Convenzione inter partes.<br />
Anche gli Stati Uniti, che avevano firmato la Convenzione ma non<br />
l’avevano ratificata, obiettarono ad alcune riserve siriane e, quanto a quella in<br />
esame, affermarono che non ritenevano necessario opporsi formalmente; sim<strong>il</strong>mente,<br />
<strong>il</strong> Regno Unito obiettò ritualmente ad alcune riserve, affermando<br />
che non avrebbe considerato la Convenzione in vigore con la Siria, mentre,<br />
quanto alla dichiarazione in esame, si limitò a far registrare <strong>il</strong> suo dissenso.<br />
Sul punto si confrontino F. HORN, Reservations, cit., p. 323 s. e R. SAPIENZA,<br />
Dichiarazioni interpretative, cit., p. 180 ss.<br />
167 A/CN. 4/600, pp. 9 s. e 15.<br />
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