FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
luogo ad un accordo sull’interpretazione, riconducib<strong>il</strong>e all’art. 31<br />
della Convenzione di Vienna 162 .<br />
L’ipotesi della reazione negativa, sporadica ma non eccezionale<br />
nella prassi <strong>internazionale</strong> 163 , è invece affrontata nella<br />
draft guideline successiva:<br />
“2.9.2 Opposition to an interpretative declaration<br />
‘Opposition’ to an interpretative declaration means a<br />
un<strong>il</strong>ateral statement made by a State or an international organization<br />
in response to an interpretative declaration in respect of a<br />
treaty formulated by another State or another international organization,<br />
whereby the former State or organization rejects the<br />
interpretation proposed in the interpretative declaration 164 or<br />
proposes an interpretation other than that contained in the declaration<br />
with a view to excluding or limiting its effect”.<br />
Anche in questo caso, <strong>il</strong> Relatore sembra aver compiuto<br />
un mero esercizio definitorio: la linea guida non fornisce un reale<br />
punto di riferimento rispetto ai casi dubbi, nei quali non è chiaro<br />
se lo Stato replicante si stia opponendo alla dichiarazione interpretativa,<br />
stia semplicemente formulando una controdichiarazione<br />
o stia piuttosto riclassificando la prima dichiarazione come riserva<br />
(eventualmente opponendovisi) 165 . In maniera sim<strong>il</strong>are,<br />
162 Pellet fa riferimento al par. 3 lett. a dell’articolo 31 (A/CN. 4/600, p.<br />
5); R. SAPIENZA, Dichiarazioni interpretative, cit., pp. 237 s. e 255 s. nota 33,<br />
nella sua ampia ricostruzione fa piuttosto riferimento al par. 2 lett. b della medesima<br />
norma. La discrepanza può essere ricondotta ad unità osservando che,<br />
mentre <strong>il</strong> par. 2 lett. b fa riferimento ad accordi stipulati “in occasione della<br />
conclusione del trattato”, <strong>il</strong> par. 3 lett. a prevede invece “accordi ulteriori” e<br />
riflette meglio la posizione del Relatore speciale, ad avviso del quale, come<br />
già ricordato (supra, p. 26 s.), le dichiarazioni interpretative (purché, ovviamente,<br />
non condizionate) possono essere formulate senza limiti temporali.<br />
163 Pellet cita una serie di esempi (A/CN. 4/600, p. 6 ss.), includendovi<br />
casi in cui lo Stato ‘obiettante’, oltre a replicare alla dichiarazione altrui, formuli<br />
a sua volta una controdichiarazione (c.d. constructive refusal) oppure<br />
accetti l’interpretazione un<strong>il</strong>aterale a patto che lo Stato dichiarante acconsenta<br />
a sua volta ad un’interpretazione complementare (c.d. conditional reaction).<br />
164 Ciò avviene, normalmente, in base ad una ritenuta incompatib<strong>il</strong>ità<br />
con l’oggetto e lo scopo del trattato (R. SAPIENZA, Dichiarazioni interpretative,<br />
cit., p. 226 ss.).<br />
165 Si consideri ad esempio <strong>il</strong> caso della reazione del Governo ceco alla<br />
dichiarazione interpretativa tedesca formulata in merito alla Convenzione di