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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

ditional interpretative declarations”, rinvia alle guidelines da 2.6<br />

a 2.8.12, che disciplinano le reazioni alle riserve 159 .<br />

Maggiore spazio è riservato alle mere dichiarazioni interpretative,<br />

in quanto <strong>il</strong> regime delle reazioni è, in questo caso,<br />

totalmente differente da quello applicab<strong>il</strong>e alle riserve 160 .<br />

All’ipotesi dell’approvazione Pellet dedica la seguente proposta:<br />

“2.9.1 Approval of an interpretative declaration<br />

‘Approval’ of an interpretative declaration means a un<strong>il</strong>ateral<br />

statement made by a State or an international organization<br />

in response to an interpretative declaration in respect of a treaty<br />

formulated by another State or another international organization,<br />

whereby the former State or organization expresses agreement<br />

with the interpretation proposed in that declaration”.<br />

In effetti, la guideline in esame appare su<strong>per</strong>flua, sia in<br />

quanto ha un contenuto definitorio soltanto apparente, al punto<br />

tale da poter essere definita tautologica, sia <strong>per</strong>ché nella pratica<br />

diplomatica mancano quasi completamente esempi di ‘approvazione’<br />

rispetto a dichiarazioni interpretative formulate dagli Stati<br />

parti di un trattato 161 . Semmai, quello che si sarebbe dovuto sottolineare<br />

è che, come precisato nel rapporto, l’approvazione dà<br />

159 Sul tema di confrontino l’Undicesimo e <strong>il</strong> Dodicesimo Rapporto<br />

(A/CN. 4/574 e A/CN. 4/584). Tra maggio e giugno 2008 <strong>il</strong> Drafting Committee<br />

ha adottato i testi delle guidelines da 2.6.5 a 2.8 (A/CN. 4/L. 723, p. 2 ss.<br />

[con i relativi corrigenda, A/CN. 4/L. 723/Corr. 1, A/CN. 4/L. 723/Corr. 2 e<br />

A/CN. 4/L. 723/Corr. 3], e A/CN. 4/L. 739, cui adde A/CN. 4/L. 739/Corr. 1);<br />

nel mese di luglio 2008 <strong>il</strong> Comitato ha invece adottato le linee guida da 2.8.1 a<br />

2.8.12 (A/CN. 4/L. 740). Per i commenti della Sesta Commissione su alcune<br />

delle guidelines qui citate si confronti A/CN. 4/588, p. 8 s. (i testi delle disposizioni<br />

ivi esaminate possono leggersi in A/CN. 4/L. 723, p. 3 e A/CN. 4/574,<br />

p. 49).<br />

160 A/CN. 4/600, p. 3. Si tratta della posizione prevalente in dottrina: D.<br />

M. MCRAE, «The Legal Effect», cit., p. 155 ss.; F. HORN, Reservations, cit., p.<br />

244; R. SAPIENZA, Dichiarazioni interpretative, cit., p. 274 s.<br />

161 Il Relatore cita soltanto due casi, uno relativo alla approbatory declaration<br />

resa da Israele rispetto ad una dichiarazione egiziana riguardante la<br />

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e l’altro riguardante<br />

la reazione del Governo norvegese ad una dichiarazione francese relativa<br />

alla Convenzione <strong>per</strong> la prevenzione dell’inquinamento causato da navi<br />

(A/CN. 4/600, p. 4 s.).<br />

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