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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

Per quel che concerne le dichiarazioni qualificate, Pellet<br />

anche in questo caso propone l’applicazione del regime delle reazioni<br />

alle riserve; infatti, la circostanza che lo Stato dichiarante<br />

subordini la sua adesione all’accettazione di una determinata lettura<br />

del testo pattizio impone che vengano chiarite entro un ragionevole<br />

<strong>per</strong>iodo di tempo le posizioni dei vari Stati interessati,<br />

al fine di definire lo status del dichiarante rispetto al trattato 158 .<br />

Per tale motivo, la proposta 2.9.10, rubricata “Reactions to con-<br />

dalla stessa Norvegia alla dichiarazione di Gibuti (<strong>per</strong> la consultazione dei testi<br />

si rinvia nuovamente a http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm e<br />

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty15_asp.htm).<br />

158 In altre parole, <strong>il</strong> trattato, secondo quanto si legge in A/CN. 4/600,<br />

pp. 21, par. 324 e 22 s., par. 329, non entrerà in vigore, limitatamente alla parte<br />

contestata, tra lo Stato dichiarante e quello opponente, in quanto manca <strong>il</strong><br />

consenso. Al par. 326, tuttavia, Pellet sembra affermare che la conseguenza<br />

sia rimessa alla volontà degli Stati; delle due l’una: o <strong>il</strong> Relatore intende far<br />

riferimento alla possib<strong>il</strong>ità dello Stato di ritirare la dichiarazione (o di riproporla<br />

come mera statuizione sull’interpretazione) oppure intende affermare<br />

che la conseguenza della non entrata in vigore inter partes delle disposizioni<br />

contestate non è automatica (come sembra desumersi anche da p. 22, par. 329,<br />

laddove si afferma che la linea guida 2.6.1, che definisce l’obiezione come<br />

una statuizione un<strong>il</strong>aterale “whereby the…State or organization purports to<br />

exclude or to modify the legal effects of the reservation, or to exclude the application<br />

of the treaty as a whole, in relations with the reserving State or organization”,<br />

non si addice alle dichiarazioni interpretative, in quanto “basata essenzialmente<br />

sull’effetto che l’autore intende conseguire”; si confronti anche<br />

A/CN. 4/600, p. 15, nota 517). Anche F. HORN, Reservations, cit., pp. 239 e<br />

243, scrive che, nel momento in cui uno Stato obietta ad una dichiarazione<br />

interpretativa, applicando la disciplina delle riserve si dovrebbe escludere del<br />

tutto l’applicazione tra le parti della disposizione oggetto della statuizione (in<br />

senso conforme A. CASSESE, <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong>. I. I lineamenti, Bologna,<br />

2003, p. 198). A mio modesto avviso, l’argomentazione prova troppo: se uno<br />

Stato obietta ad una riserva, la non applicazione delle disposizione incisa appare,<br />

oltre che normativamente prevista, ovvia, in quanto la riserva strutturalmente<br />

modifica la norma; invece, nel caso di dichiarazioni interpretative, che<br />

non modificano le disposizioni, mi sembra naturale fare conseguire<br />

all’obiezione la sola inopponib<strong>il</strong>ità allo Stato obiettante della lettura un<strong>il</strong>ateralmente<br />

avanzata. In ogni caso, <strong>il</strong> possib<strong>il</strong>e effetto di esclusione dalla partecipazione<br />

al trattato rappresenta, probab<strong>il</strong>mente, la ragione che spinge la prevalente<br />

dottrina a considerare le dichiarazioni condizionate come delle vere e<br />

proprie riserve (sul punto si veda la posizione critica di F. HORN, Reservations,<br />

cit., p. 239 ss. e, in particolare, 243 s.); <strong>il</strong> Relatore speciale, come già<br />

accennato (supra, p. 12 s.), non concorda con questa ricostruzione, ma ritiene<br />

tuttavia che, <strong>per</strong> ragioni di certezza giuridica, <strong>il</strong> regime delle due tipologie<br />

debba essere analogo (ex multis A/CN. 4/491/Add. 4; A/CN. 4/600, p. 21).

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