FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
Nel 2004 le disposizioni appena commentate risultavano<br />
approvate. Il testo definitivo, pubblicato nel corso dei lavori della<br />
56esima sessione, prevedeva le seguenti linee guida 147 : “2.4.9.<br />
Modification of an interpretative declaration” 148 , “2.4.10. Limitation<br />
and widening of the scope of a conditional interpretative<br />
declaration”, “2.5.12. Withdrawal of an interpretative declaration”<br />
149 , “2.5.13. Withdrawal of a conditional interpretative declaration”<br />
150 .<br />
La linea guida 2.4.10, che riguarda la riduzione e<br />
l’ampliamento dello scopo delle dichiarazioni interpretative condizionate,<br />
merita particolare attenzione. Tale disposizione rinvia<br />
alle regole applicab<strong>il</strong>i al ritiro parziale e all’ampliamento dello<br />
scopo delle riserve, cioè rispettivamente alle guidelines 2.5.11, a<br />
tenore della quale <strong>il</strong> ritiro parziale di una riserva è soggetto alle<br />
stesse regole formali e procedurali del ritiro totale 151 , e 2.3.5, in<br />
base alla quale la modifica di una riserva al fine di ampliarne lo<br />
scopo è soggetta alle regole proprie delle riserve tardive 152 . La<br />
disposizione in esame appare piuttosto diversa rispetto a quella<br />
proposta da Pellet: nella guideline provvisoria 2.4.10 sopra esaminata,<br />
infatti, veniva considerata globalmente l’ipotesi della<br />
modifica di una dichiarazione interpretativa condizionata e veniva<br />
replicata la regola sulle riserve tardive. Per quanto <strong>il</strong> Drafting<br />
Committee sia poco propenso a modificare le proposte del Relatore<br />
speciale, esso ha deciso di intervenire sulla formulazione in<br />
questione <strong>per</strong> motivi di carattere sostanziale. Infatti la regola,<br />
nello stab<strong>il</strong>ire che uno Stato non possa modificare una dichiara-<br />
interpretative declaration concerning that treaty subsequently except if none of<br />
the other contracting Parties objects to the late formulation or modification of<br />
the interpretative declaration” (A/CN. 4/535, p. 18).<br />
147<br />
A/CN. 4/L. 649.<br />
148<br />
Il testo adottato è identico a quello proposto da Pellet.<br />
149<br />
Tale formulazione è stata poi leggermente ritoccata, ma solo sotto un<br />
prof<strong>il</strong>o formale, mediante un corrigendum (in A/CN. 4/L. 649/Corr. 1 si legge<br />
infatti: “12.5.12. Withdrawal of an interpretative declaration. An interpretative<br />
declaration may be withdrawn at any time, following the same procedure applicable<br />
to its formulation, by the authorities competent for that purpose”).<br />
150<br />
Le due linee guida sul ritiro delle dichiarazioni interpretative semplici<br />
e condizionate rispecchiavano in maniera pressoché integrale, <strong>per</strong>sino nella<br />
numerazione, le proposte del Relatore.<br />
151<br />
Se ne legga <strong>il</strong> testo completo in A/CN. 4/526/Add. 3, p. 10.<br />
152<br />
A/CN. 4/L. 649, p. 1.<br />
81