FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
tate (2.5.1 135 ). Vengono auspicate, inoltre, revisioni <strong>per</strong>iodiche<br />
<strong>per</strong> favorire <strong>il</strong> ritiro e preservare l’integrità del trattato (2.5.3 136 ) e<br />
viene precisato che una valutazione di inammissib<strong>il</strong>ità di una riserva<br />
non equivale a ritiro (2.5.4 137 ). Per quel che riguarda la<br />
pubblicità, è previsto (2.5.6 138 ) che <strong>il</strong> ritiro debba essere comunicato<br />
alle altri parti attuali o potenziali (sia che esse siano Stati,<br />
sia che siano organizzazioni internazionali) e, in caso di trattati<br />
che istituiscono organizzazioni o organi deliberativi preposti<br />
all’accettazione di riserve, anche a tali organizzazioni o organi.<br />
Sotto altri prof<strong>il</strong>i, <strong>il</strong> ritiro della riserva diviene o<strong>per</strong>ativo nei confronti<br />
di uno Stato o di un’organizzazione <strong>internazionale</strong> al momento<br />
della ricezione della notifica (2.5.9 139 ) e <strong>il</strong> suo effetto è<br />
quello di portare ad un’applicazione complessiva del trattato nei<br />
rapporti tra lo Stato originariamente riservante e gli altri Stati<br />
parti (2.5.7 140 ) e, addirittura, di fare entrare in vigore <strong>il</strong> trattato<br />
<strong>per</strong> quanto riguarda i rapporti tra lo Stato che aveva formulato la<br />
riserva e quelli che, obiettandovi, avevano impedito l’entrata in<br />
vigore dell’accordo inter partes (2.5.8 141 ). Tutte queste previsioni<br />
risultano dunque applicab<strong>il</strong>i, in virtù del richiamo o<strong>per</strong>ato dalla<br />
linea guida 2.5.13, anche alle dichiarazioni interpretative condizionate.<br />
Per quanto riguarda la modifica delle dichiarazioni 142 ,<br />
Pellet r<strong>il</strong>eva come non avrebbe senso estendere le regole dettate<br />
<strong>per</strong> <strong>il</strong> ritiro parziale delle riserve, posto che un’interpretazione<br />
non può essere parzialmente ritirata; al massimo, uno Stato potrebbe<br />
incidere sul carattere condizionante della sua dichiarazione<br />
interpretativa, ma, dal momento che ciò non è mai accaduto<br />
nella prassi, non è parso opportuno dedicare una linea guida a tale<br />
ipotesi (anche <strong>per</strong>ché la situazione potrebbe essere vista come<br />
un ritiro tout court della dichiarazione in quanto dichiarazione<br />
interpretativa qualificata).<br />
135<br />
A/CN. 4/526/Add. 2, p. 10.<br />
136<br />
A/CN. 4/526/Add. 2, p. 15.<br />
137<br />
A/CN. 4/526/Add. 2, p. 17.<br />
138<br />
A/CN. 4/526/Add. 2, p. 31; le regole procedurali e le funzioni del depositario<br />
sono specificate nelle linee guida 2.5.6 bis e ter.<br />
139<br />
A/CN. 4/526/Add. 2, p. 39.<br />
140<br />
A/CN. 4/526/Add. 2, p. 41.<br />
141<br />
A/CN. 4/526/Add. 2, p. 41.<br />
142<br />
A/CN. 4/535, p. 16 ss.<br />
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