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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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78<br />

<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

già <strong>il</strong> 31 maggio 2002 127 , risultavano adottate le guidelines 2.4.1<br />

(“Formulation of interpretative declarations”) 128 , 2.4.2 (“Formulation<br />

of an interpretative declaration at the internal level”) 129 e<br />

2.4.3 (“Formulation and communication of conditional interpretative<br />

declarations”) 130 .<br />

Nell’Ottavo Rapporto (2003) <strong>il</strong> Relatore speciale è finalmente<br />

giunto ad affrontare <strong>il</strong> tema del ritiro e della modifica<br />

delle dichiarazioni interpretative un<strong>il</strong>aterali 131 .<br />

Per quanto riguarda le mere dichiarazioni interpretative,<br />

esse, così come possono essere formulate in ogni momento, possono<br />

anche essere ritirate senza limiti temporali e senza che sia<br />

richiesto <strong>il</strong> rispetto di una procedura predeterminata (draft guideline<br />

2.2.12) 132 .<br />

Per quanto concerne le dichiarazioni interpretative condizionate,<br />

invece, esse devono essere ritirate secondo le regole<br />

previste <strong>per</strong> le riserve, dal momento che tali dichiarazioni sono<br />

globalmente rette dal regime di queste ultime. La relativa guideline<br />

(2.5.13) rinvia alle linee guida da 2.5.1 a 2.5.9. Tali disposizioni<br />

prevedono che le riserve vadano ritirate <strong>per</strong> iscritto<br />

(2.5.2 133 ) dal soggetto autorizzato ad adottare o autenticare <strong>il</strong><br />

trattato oppure ad esprimere <strong>il</strong> consenso <strong>per</strong> conto dello Stato<br />

(2.2.5 134 ) in ogni momento e senza che sia necessario <strong>il</strong> consenso<br />

dello Stato o dell’organizzazione <strong>internazionale</strong> che le ha accet-<br />

127<br />

A/CN. 4/L. 614.<br />

128<br />

La variazione rispetto alla proposta di Pellet è minima e meramente<br />

formale.<br />

129<br />

La linea guida era originariamente indicata come 2.4.1 bis; anche in<br />

questo caso, la modifica è stata del tutto marginale.<br />

130<br />

Tale guideline riunisce, con minime variazioni terminologiche, le<br />

proposte numerate originariamente come 2.4.2 e 2.4.9.<br />

131<br />

A/CN. 4/535, p. 14 ss.<br />

132<br />

Si tratta di un’evenienza rara, ma che si è talvolta verificata; Pellet cita<br />

l’esempio del ritiro (1 marzo 1990) della dichiarazione italiana attraverso la<br />

quale <strong>il</strong> Governo aveva affermato che gli artt. 17 e 18 della Convenzione di<br />

Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 1951 sarebbero stati considerati come<br />

semplici raccomandazioni (A/CN. 4/535, p. 14 s.).<br />

133<br />

A/CN. 4/526/Add. 2, p. 11.<br />

134<br />

A/CN. 4/526/Add. 2, p. 25 s.; le guidelines 2.2.5 bis e ter specificano<br />

che l’individuazione dell’organo competente è rimessa al diritto interno e che<br />

la violazione delle regole sulla competenza non ha effetti a livello <strong>internazionale</strong>.

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