16.06.2013 Views

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

Diverso è <strong>il</strong> problema con riferimento alle mere dichiarazioni<br />

interpretative 122 . Infatti, dal momento che esse non intendono<br />

avere valore condizionante, non è essenziale che siano rese<br />

in forma scritta e, in generale, esse non sono sottoposte a requisiti<br />

di forma, ragion <strong>per</strong> cui al Relatore non è sembrato necessario<br />

dettare disposizioni di orientamento sul tema 123 . Ovviamente, è<br />

preferib<strong>il</strong>e che esse vengano messe <strong>per</strong> iscritto e comunicate alle<br />

altre parti, ma <strong>il</strong> fatto che esse siano ignote non le priva di conseguenze<br />

giuridiche e non ha mai impedito a giudici e arbitri internazionali<br />

di prenderle in considerazione.<br />

Per quanto riguarda <strong>il</strong> soggetto competente a formulare<br />

le dichiarazioni, la proposta 2.4.1, analoga a quella corrispondente<br />

in tema di riserve, prevede che una dichiarazione interpretativa,<br />

al pari di una riserva, possa produrre effetti solo qualora provenga<br />

da un’autorità competente ad assumere un impegno <strong>per</strong><br />

conto dello Stato dichiarante, cioè da un’autorità ab<strong>il</strong>itata a concludere<br />

un trattato 124 . La determinazione dell’organo competente<br />

e della procedura prevista nel contesto di ciascuno Stato (o organizzazione<br />

<strong>internazionale</strong>) è una questione di mero diritto interno<br />

e l’eventuale violazione delle disposizioni nazionali non può<br />

produrre effetti invalidanti sulla dichiarazione a livello <strong>internazionale</strong><br />

(draft guideline 2.4.1 bis) 125 .<br />

Come già ricordato, <strong>il</strong> 16 maggio 2002, nel corso della<br />

54esima sessione (cioè, all’interno del Settimo Rapporto), è stato<br />

pubblicato un annesso contenente <strong>il</strong> testo consolidato di tutte le<br />

guidelines in tema di riserve adottate dal Drafting Committee o<br />

proposte dal Relatore 126 . Mentre tutte le linee guida riguardanti le<br />

questioni prettamente interpretative risultavano a quello stadio<br />

approvate, la maggior parte delle disposizioni in materia di procedura<br />

vi figuravano invece come semplici proposte. Tuttavia,<br />

122 A/CN. 4/518/Add. 1, p. 17 s.<br />

123 A/CN. 4/518/Add. 1, p. 18.<br />

124 A/CN. 4/518/Add. 1, p. 18.<br />

125 Il Relatore non si è mostrato del tutto convinto dell’effettiva necessità<br />

di tale guideline (A/CN. 4/518/Add. 1, p. 19). Una regola più garantista è invece<br />

adottata, in tema di riserve, dall’art. 46 della Convenzione di Vienna, che<br />

prevede anch’esso che la violazione delle norme interne sulla competenza a<br />

concludere trattati non possa essere invocata dallo Stato in questione come<br />

elemento viziante <strong>il</strong> consenso, ma fa salve le violazioni manifeste e quelle riguardanti<br />

norme di importanza fondamentale.<br />

126 A/CN. 4/526/Add. 1.<br />

77

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!