FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
Diverso è <strong>il</strong> problema con riferimento alle mere dichiarazioni<br />
interpretative 122 . Infatti, dal momento che esse non intendono<br />
avere valore condizionante, non è essenziale che siano rese<br />
in forma scritta e, in generale, esse non sono sottoposte a requisiti<br />
di forma, ragion <strong>per</strong> cui al Relatore non è sembrato necessario<br />
dettare disposizioni di orientamento sul tema 123 . Ovviamente, è<br />
preferib<strong>il</strong>e che esse vengano messe <strong>per</strong> iscritto e comunicate alle<br />
altre parti, ma <strong>il</strong> fatto che esse siano ignote non le priva di conseguenze<br />
giuridiche e non ha mai impedito a giudici e arbitri internazionali<br />
di prenderle in considerazione.<br />
Per quanto riguarda <strong>il</strong> soggetto competente a formulare<br />
le dichiarazioni, la proposta 2.4.1, analoga a quella corrispondente<br />
in tema di riserve, prevede che una dichiarazione interpretativa,<br />
al pari di una riserva, possa produrre effetti solo qualora provenga<br />
da un’autorità competente ad assumere un impegno <strong>per</strong><br />
conto dello Stato dichiarante, cioè da un’autorità ab<strong>il</strong>itata a concludere<br />
un trattato 124 . La determinazione dell’organo competente<br />
e della procedura prevista nel contesto di ciascuno Stato (o organizzazione<br />
<strong>internazionale</strong>) è una questione di mero diritto interno<br />
e l’eventuale violazione delle disposizioni nazionali non può<br />
produrre effetti invalidanti sulla dichiarazione a livello <strong>internazionale</strong><br />
(draft guideline 2.4.1 bis) 125 .<br />
Come già ricordato, <strong>il</strong> 16 maggio 2002, nel corso della<br />
54esima sessione (cioè, all’interno del Settimo Rapporto), è stato<br />
pubblicato un annesso contenente <strong>il</strong> testo consolidato di tutte le<br />
guidelines in tema di riserve adottate dal Drafting Committee o<br />
proposte dal Relatore 126 . Mentre tutte le linee guida riguardanti le<br />
questioni prettamente interpretative risultavano a quello stadio<br />
approvate, la maggior parte delle disposizioni in materia di procedura<br />
vi figuravano invece come semplici proposte. Tuttavia,<br />
122 A/CN. 4/518/Add. 1, p. 17 s.<br />
123 A/CN. 4/518/Add. 1, p. 18.<br />
124 A/CN. 4/518/Add. 1, p. 18.<br />
125 Il Relatore non si è mostrato del tutto convinto dell’effettiva necessità<br />
di tale guideline (A/CN. 4/518/Add. 1, p. 19). Una regola più garantista è invece<br />
adottata, in tema di riserve, dall’art. 46 della Convenzione di Vienna, che<br />
prevede anch’esso che la violazione delle norme interne sulla competenza a<br />
concludere trattati non possa essere invocata dallo Stato in questione come<br />
elemento viziante <strong>il</strong> consenso, ma fa salve le violazioni manifeste e quelle riguardanti<br />
norme di importanza fondamentale.<br />
126 A/CN. 4/526/Add. 1.<br />
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