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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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76<br />

<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

prassi del depositario sia diversa, una dichiarazione interpretativa<br />

tardiva si considera accettata se entro dodici mesi dalla notifica<br />

non sono state sollevate obiezioni; in caso contrario, <strong>il</strong> trattato<br />

rimarrà (o entrerà) in vigore nei confronti dello Stato riservante<br />

come se la riserva non fosse stata apposta 118 .<br />

L’esame del regime delle dichiarazioni interpretative da<br />

parte del Relatore speciale è proseguito nel 2001, attraverso <strong>il</strong><br />

Sesto Rapporto; in quella sede, Pellet ha steso delle linee guida<br />

in merito alle modalità di proposizione.<br />

Per quanto riguarda la formulazione 119 , <strong>il</strong> problema<br />

principale riguarda l’applicab<strong>il</strong>ità alle dichiarazioni interpretative<br />

dell’art. 23 par. 1 della Convenzione di Vienna, <strong>il</strong> quale prevede<br />

un requisito formale, ovvero la forma scritta, ed uno procedurale,<br />

cioè la comunicazione agli Stati contraenti e agli altri Stati aventi<br />

titolo <strong>per</strong> diventare parti del trattato 120 .<br />

Quanto alle dichiarazioni interpretative condizionate, <strong>il</strong><br />

Relatore ha ritenuto che andassero applicate le stesse regole di<br />

forma e di procedura proposte <strong>per</strong> le riserve, dunque anche tali<br />

dichiarazioni vanno rese (ed eventualmente confermate) <strong>per</strong> iscritto<br />

e devono essere comunicate in forma scritta alle parti attuali<br />

e potenziali, con la precisazione che, qualora <strong>il</strong> trattato costituisca<br />

un’organizzazione <strong>internazionale</strong> o crei un organo deliberativo<br />

preposto ad accettare le riserve, la comunicazione va<br />

fatta anche a tale organizzazione o organo (guideline 2.4.2) 121 .<br />

118 A/CN. 4/508/Add. 4, p. 7.<br />

119 A/CN. 4/518/Add. 1, pp. 3 ss. e, più specificamente, 16 ss.<br />

120 In tema di forma delle riserve le conclusioni del Relatore erano nel<br />

senso seguente (A/CN. 4/518/Add. 1, p. 4 ss.): le riserve devono essere formulate<br />

ed eventualmente confermate <strong>per</strong> iscritto (2.1.1 e 2.1.2) e devono essere<br />

rese dal soggetto competente in base ad una serie di criteri specificati<br />

(2.1.3); l’individuazione del soggetto competente a formulare le riserve è una<br />

questione che r<strong>il</strong>eva sul piano meramente interno (2.1.3 bis) e la violazione<br />

delle relative regole non ha effetti a livello <strong>internazionale</strong> (2.1.4).<br />

121 A/CN. 4/518/Add. 1, pp. 17 e 30 s. Il problema della comunicazione<br />

delle dichiarazioni condizionate viene affrontato nuovamente in A/CN.<br />

4/518/Add. 2, p. 16; in quella sede, Pellet ha proposto la linea guida 2.4.9, riproduttiva<br />

della seconda parte della guideline in esame. Va segnalato che <strong>il</strong><br />

più recente testo della guideline 2.1.6, rubricata “Procedure for communication<br />

of reservations”, è stato adottato dal Drafting Committee nel maggio 2008<br />

e può essere letto in A/CN. 4/L. 723, p. 1 s. (cui adde A/CN. 4/L. 723/Corr.<br />

1).

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