FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
chieda ratifica oppure preveda espressamente che le dichiarazioni<br />
possano essere formulate al momento della firma. In caso di<br />
conferma, la dichiarazione si considera resa nel momento in cui<br />
questa viene data 112 .<br />
Sul tema del momento di proposizione è parso opportuno<br />
formulare un’ulteriore linea guida, al fine di chiarire che, in<br />
linea di principio, una dichiarazione interpretativa può essere resa<br />
in ogni momento (aspetto affermato in precedenza solo mediante<br />
l’omissione dell’elemento temporale nella guideline definitoria<br />
1.2). La proposta 2.4.3 prevede che, fatte salve le altre disposizioni<br />
sul tema, una dichiarazione interpretativa può essere<br />
formulata in ogni momento, tranne che <strong>il</strong> trattato disponga diversamente<br />
113 :<br />
Quanto al problema delle dichiarazioni interpretative<br />
tardive 114 , <strong>il</strong> Relatore speciale ha ritenuto di non doversi discostare<br />
da quanto proposto in tema di riserve 115 , anche <strong>per</strong>ché la<br />
prassi del Segretario Generale delle Nazioni Unite è in questo<br />
senso 116 . Dunque, le due proposte 2.4.7. e 2.4.8. prevedono, rispettivamente<br />
<strong>per</strong> le ipotesi di mere dichiarazioni interpretative<br />
limitate ratione temporis e di dichiarazioni interpretative condizionate,<br />
che le statuizioni tardive siano ammesse solo nel caso in<br />
cui le altre parti non obiettino 117 . Pellet ha precisato inoltre che le<br />
linee guida 2.3.2 e 2.3.3 sulle riserve tardive devono considerarsi<br />
implicitamente applicab<strong>il</strong>i alle dichiarazioni interpretative. Di<br />
conseguenza, salvo che <strong>il</strong> trattato disponga diversamente o che la<br />
112<br />
A/CN. 4/508/Add. 3, p. 20 ss. I testi delle guidelines 2.2.1 e 2.2.2 in<br />
tema di conferma delle riserve possono essere letti in A/CN. 4/508/Add. 3, p.<br />
15 s.<br />
113<br />
A/CN. 4/508/Add. 3, p. 22 s.<br />
114<br />
A/CN. 4/508/Add. 4, p. 6 s.<br />
115<br />
Le proposte del Relatore in tema di riserve tardive (linee guida 2.3.1,<br />
2.3.2 e 2.3.3) possono essere lette in A/CN. 4/508/Add. 4, pp. 2, 3 e 6.<br />
116<br />
Si veda <strong>il</strong> caso della dichiarazione egiziana formulata con riguardo<br />
alla Convenzione di Bas<strong>il</strong>ea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti<br />
<strong>per</strong>icolosi e della loro eliminazione (A/CN. 4/508/Add. 4, p. 6 s.; su tale<br />
vicenda si veda anche M. F. GENNARELLI, Le riserve, cit., p. 103).<br />
117<br />
Il Relatore ha proposto due linee guida separate in quanto <strong>il</strong> problema<br />
della tardività si pone tendenzialmente solo <strong>per</strong> le dichiarazioni condizionate,<br />
le quali, al pari delle riserve, possono essere formulate o confermate solo<br />
quando lo Stato esprime <strong>il</strong> suo consenso a vincolarsi; la questione riguarda<br />
invece le mere dichiarazioni solo nel caso in cui <strong>il</strong> trattato introduca limiti<br />
temporali.<br />
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