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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

quesito, l’idea che Pellet porta avanti è che una dichiarazione accettata<br />

dalla controparte venga ad integrarsi nel trattato, diventando<br />

un’interpretazione autentica dello stesso. Essa, in pratica,<br />

r<strong>il</strong>everà come accordo collaterale ex art. 31 co. 2 e co. 3 lett. a<br />

della Convenzione di Vienna (guideline 1.2.8) 108 . Nel 1999 109<br />

quest’ultima linea guida è stata adottata come guideline 1.5.3<br />

(“Legal effect of acceptance of an interpretative declaration made<br />

in respect of a b<strong>il</strong>ateral treaty by the other party”); insieme ad<br />

essa è stata approvata la disposizione 1.5.2, che, riprendendo la<br />

proposta 1.2.7, estende alle “interpretative declarations made in<br />

respect of b<strong>il</strong>ateral treaties” le linee guida 1.2 e 1.2.1<br />

(quest’ultima corrispondente alla proposta 1.2.4) 110 .<br />

Nel Quinto Rapporto (2000) Alain Pellet ha annunciato<br />

la sua volontà, sostenuta da quasi tutte le delegazioni, di dettare<br />

delle linee guida sul regime legale delle dichiarazioni interpretative;<br />

si tratta di una materia non disciplinata dalla Convenzione<br />

di Vienna, ma di sv<strong>il</strong>uppo progressivo 111 .<br />

In quella sede, <strong>il</strong> Relatore ha innanzitutto affrontato la<br />

questione della conferma delle dichiarazioni condizionate già<br />

formulate al momento della firma nella fase in cui lo Stato esprime<br />

<strong>il</strong> consenso definitivo a vincolarsi. Egli ha ritenuto opportuno<br />

non discostarsi dalla soluzione prefigurata <strong>per</strong> le riserve, <strong>per</strong><br />

le quali era stato proposto l’obbligo di conferma formale. Le tre<br />

linee guida proposte sul tema (2.4.4, 2.4.5 e 2.4.6) prevedono che<br />

le dichiarazioni interpretative formulate durante i negoziati o al<br />

momento dell’adozione, dell’autenticazione o della firma vadano<br />

confermate quando lo Stato esprime <strong>il</strong> suo consenso definitivo,<br />

salvo che <strong>il</strong> trattato sia concluso in forma semplificata e non ri-<br />

108 A/CN. 4/491/Add. 5, p. 28.<br />

109 A/CN. 4/L. 575, p. 3.<br />

110 Il Drafting Committee ha dunque reso applicab<strong>il</strong>i ai trattati b<strong>il</strong>aterali<br />

le linee guida relative alla definizione di dichiarazione interpretativa e alle dichiarazioni<br />

interpretative condizionate; la proposta 1.2.7 richiamava invece<br />

anche i contenuti sostanziali delle linee guida poi approvate sotto le rubriche<br />

“Phrasing and name” e “Un<strong>il</strong>ateral statements other than reservations and interpretative<br />

declarations”.<br />

111 A/CN. 4/508, pp. 14 s. e 18; A/CN. 4/508/Add. 3, pp. 3 e 5 ss. Va ricordato<br />

che un testo consolidato delle guidelines proposte nel Quinto e nel<br />

Sesto Rapporto, relative alla “Procedure regarding interpretative declarations”,<br />

può essere letto in un allegato del Sesto Rapporto medesimo (A/CN.<br />

4/518/Add. 3, p. 5 ss.).

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