FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
siderare tali statuizioni come delle vere e proprie dichiarazioni<br />
interpretative 101 . Naturalmente, la mancanza di limiti fa sì che gli<br />
Stati aggirino l’art. 2 par. 1 lett. d proprio formulando tardivamente<br />
delle ‘dichiarazioni’ che in realtà nascondono delle deroghe<br />
al regime convenzionale.<br />
Limiti temporali alla proposizione di dichiarazioni interpretative<br />
possono sussistere in situazioni particolari: innanzitutto,<br />
ciò accade quando <strong>il</strong> trattato prevede delle espresse disposizioni<br />
in tal senso; in secondo luogo, le dichiarazioni condizionate<br />
possono essere rese solo nei momenti in cui è possib<strong>il</strong>e presentare<br />
delle riserve (guideline 1.2.4) 102 ; infine, le mere dichiarazioni<br />
sull’interpretazione non possono essere modificate se vi è<br />
già stata accettazione espressa da parte degli altri Stati o se si è<br />
determinato un estoppel 103 .<br />
101 A/CN. 4/491/Add. 4, p. 30. Talvolta addirittura gli Stati, nell’opporsi<br />
ad una dichiarazione interpretativa o ad una riserva altrui, ne offrono una propria<br />
lettura. Ad esempio, la dichiarazione francese (avente in realtà natura di<br />
riserva) formulata con riguardo al Patto delle Nazioni Unite sui diritti civ<strong>il</strong>i e<br />
politici del 1966, a tenore della quale “Le Gouvernement français déclare,<br />
compte tenu de l’article 2 de la Constitution de la République française, que<br />
l’article 27 n’a pas lieu de s’appliquer en ce qui concerne la République”, suscitò<br />
la seguente reazione del Governo tedesco: “The Federal Government refers<br />
to the declaration on article 27 made by the French Government and<br />
stresses in this context the great importance attached attaching to the rights<br />
guaranteed by article 27. It interprets the French declaration as meaning that<br />
the Constitution of the French Republic already fully guarantees the individual<br />
rights protected by article 27”. La statuizione è alquanto ambigua: da un<br />
lato la Germania ha sottolineato la grande importanza della norma esclusa dalla<br />
Francia, senza, tuttavia, formulare chiaramente un’obiezione; dall’altro lato,<br />
essa ha fornito una lettura un<strong>il</strong>aterale della dichiarazione ‘interpretativa’ francese<br />
(sul punto si vedano R. SAPIENZA, Dichiarazioni interpretative, cit., p.<br />
154 s. e 202; L. MIGLIORINO, Le obiezioni alle riserve, cit., p. 44 s.). Talvolta<br />
nella prassi diplomatica vengono addirittura proposte dichiarazioni interpretative<br />
aventi ad oggetto riserve altrui a prescindere da qualunque obiezione formale,<br />
come fece ad esempio la Spagna con riguardo alla seconda riserva statunitense<br />
alla Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio<br />
del 1948.<br />
102 A/CN. 4/491/Add. 4, p. 30 s.<br />
103 Con <strong>il</strong> termine estoppel si intende, nei Paesi di common law,<br />
l’impossib<strong>il</strong>ità <strong>per</strong> un soggetto di fare valere, soprattutto in sede processuale,<br />
pretese che contrastino con sue dichiarazioni pregresse o con comportamenti<br />
da lui precedentemente tenuti; esso viene frequentemente assim<strong>il</strong>ato a quella<br />
preclusione che, nei Paesi di civ<strong>il</strong> law, si collega ai brocardi non concedit venire<br />
contra factum proprium e allegans contraria non est audiendus. Per ap-