FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
(o, addirittura, potrebbe r<strong>il</strong>evare come “prassi successivamente<br />
seguita nell’applicazione del trattato attraverso la quale si sia<br />
formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del<br />
medesimo”, ai sensi del par. 3 lett. b) 98 .<br />
Quanto alla forma di presentazione, secondo <strong>il</strong> Relatore,<br />
mentre le riserve devono essere formulate <strong>per</strong> iscritto, in virtù<br />
dell’art. 23 par. 1 delle Convenzioni di Vienna del 1969 e del<br />
1986, della loro incidenza sulle disposizioni di un trattato scritto<br />
e della necessità di renderle possib<strong>il</strong>e oggetto di obiezioni, ciò<br />
non vale obbligatoriamente <strong>per</strong> le dichiarazioni interpretative, in<br />
quanto esse non sono soggette alle Convenzioni citate e non suscitano<br />
necessariamente le reazioni delle altre parti. Pellet si è<br />
tuttavia astenuto dal proporre delle guidelines in merito alla possib<strong>il</strong>e<br />
proposizione in forma orale delle dichiarazioni 99 .<br />
Specifica attenzione è stata dedicata, sempre nel Terzo<br />
Rapporto, all’elemento temporale. Mentre le riserve devono essere<br />
proposte al momento della sottoscrizione, della ratifica,<br />
dell’accettazione o dell’approvazione, secondo quanto previsto<br />
dall’art. 2 par. 1 lett. d della Convenzione di Vienna, ciò non può<br />
dirsi <strong>per</strong> le dichiarazioni interpretative, specie <strong>per</strong> quelle formulate<br />
senza l’intenzione di condizionarvi l’adesione dello Stato al<br />
trattato. Tali dichiarazioni, infatti, in quanto rette dall’art. 31 della<br />
Convenzione di Vienna, non subiscono alcuna limitazione ratione<br />
temporis 100 . Pellet rafforza la sua conclusione sottolineando<br />
che confinare la formulazione di tali strumenti ad un <strong>per</strong>iodo limitato<br />
di tempo sarebbe incoerente con la pratica diplomatica,<br />
anche se normalmente le dichiarazioni vengano rese proprio nel<br />
momento in cui lo Stato esprime <strong>il</strong> suo consenso ad obbligarsi.<br />
Peraltro, quando gli Stati reagiscono alle dichiarazioni interpretative<br />
delle altre parti, solitamente propongono essi stessi delle<br />
‘controinterpretazioni’ del trattato e non vi è motivo <strong>per</strong> non con-<br />
98 A/CN. 4/491/Add. 4, p. 29 ss.<br />
99 A/CN. 4/491/Add. 4, p. 13 s.<br />
100 A/CN. 4/491/Add. 4, p. 29 ss. (questa era anche la posizione assunta<br />
dal Relatore Waldock nel 1965 nel suo Quarto Rapporto sul diritto dei trattati;<br />
A/CN. 4/177 and Add. 1 & 2, p. 48). Pellet conferma la sua impostazione mediante<br />
un argumentum a contrario tratto dall’art. 26 della Convenzione di Bas<strong>il</strong>ea<br />
sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti <strong>per</strong>icolosi e della<br />
loro eliminazione, <strong>il</strong> quale, nel vietare le riserve, autorizza le dichiarazioni rese<br />
“when signing, ratifying, accepting, approving, ... confirming or acceding<br />
to this Convention” (ib., p. 29).<br />
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