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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

(o, addirittura, potrebbe r<strong>il</strong>evare come “prassi successivamente<br />

seguita nell’applicazione del trattato attraverso la quale si sia<br />

formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del<br />

medesimo”, ai sensi del par. 3 lett. b) 98 .<br />

Quanto alla forma di presentazione, secondo <strong>il</strong> Relatore,<br />

mentre le riserve devono essere formulate <strong>per</strong> iscritto, in virtù<br />

dell’art. 23 par. 1 delle Convenzioni di Vienna del 1969 e del<br />

1986, della loro incidenza sulle disposizioni di un trattato scritto<br />

e della necessità di renderle possib<strong>il</strong>e oggetto di obiezioni, ciò<br />

non vale obbligatoriamente <strong>per</strong> le dichiarazioni interpretative, in<br />

quanto esse non sono soggette alle Convenzioni citate e non suscitano<br />

necessariamente le reazioni delle altre parti. Pellet si è<br />

tuttavia astenuto dal proporre delle guidelines in merito alla possib<strong>il</strong>e<br />

proposizione in forma orale delle dichiarazioni 99 .<br />

Specifica attenzione è stata dedicata, sempre nel Terzo<br />

Rapporto, all’elemento temporale. Mentre le riserve devono essere<br />

proposte al momento della sottoscrizione, della ratifica,<br />

dell’accettazione o dell’approvazione, secondo quanto previsto<br />

dall’art. 2 par. 1 lett. d della Convenzione di Vienna, ciò non può<br />

dirsi <strong>per</strong> le dichiarazioni interpretative, specie <strong>per</strong> quelle formulate<br />

senza l’intenzione di condizionarvi l’adesione dello Stato al<br />

trattato. Tali dichiarazioni, infatti, in quanto rette dall’art. 31 della<br />

Convenzione di Vienna, non subiscono alcuna limitazione ratione<br />

temporis 100 . Pellet rafforza la sua conclusione sottolineando<br />

che confinare la formulazione di tali strumenti ad un <strong>per</strong>iodo limitato<br />

di tempo sarebbe incoerente con la pratica diplomatica,<br />

anche se normalmente le dichiarazioni vengano rese proprio nel<br />

momento in cui lo Stato esprime <strong>il</strong> suo consenso ad obbligarsi.<br />

Peraltro, quando gli Stati reagiscono alle dichiarazioni interpretative<br />

delle altre parti, solitamente propongono essi stessi delle<br />

‘controinterpretazioni’ del trattato e non vi è motivo <strong>per</strong> non con-<br />

98 A/CN. 4/491/Add. 4, p. 29 ss.<br />

99 A/CN. 4/491/Add. 4, p. 13 s.<br />

100 A/CN. 4/491/Add. 4, p. 29 ss. (questa era anche la posizione assunta<br />

dal Relatore Waldock nel 1965 nel suo Quarto Rapporto sul diritto dei trattati;<br />

A/CN. 4/177 and Add. 1 & 2, p. 48). Pellet conferma la sua impostazione mediante<br />

un argumentum a contrario tratto dall’art. 26 della Convenzione di Bas<strong>il</strong>ea<br />

sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti <strong>per</strong>icolosi e della<br />

loro eliminazione, <strong>il</strong> quale, nel vietare le riserve, autorizza le dichiarazioni rese<br />

“when signing, ratifying, accepting, approving, ... confirming or acceding<br />

to this Convention” (ib., p. 29).<br />

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