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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

4. La questione del regime delle dichiarazioni interpretative<br />

un<strong>il</strong>aterali è stato oggetto dell’attenzione della Commissione<br />

del diritto <strong>internazionale</strong> solo in tempi recenti e <strong>il</strong> dibattito<br />

sul tema non si è ancora concluso 94 .<br />

Nel 1995, nel suo Primo Rapporto sulle riserve, già citato,<br />

Alain Pellet ha prospettato una serie di problemi applicativi,<br />

ponendo due principali questioni: quella dell’applicab<strong>il</strong>ità delle<br />

norme sulle riserve alle dichiarazioni interpretative, ma limitatamente<br />

al caso in cui esse risultino essere, in realtà, delle riserve,<br />

e quella relativa agli effetti giuridici e al regime delle dichiarazioni<br />

interpretative vere e proprie 95 .<br />

Nel 1998, nel Terzo Rapporto, Pellet si è addentrato nella<br />

risoluzione di tali questioni e, riprendendo la distinzione tra<br />

dichiarazioni interpretative qualificate e mere dichiarazioni interpretative,<br />

ha affermato che <strong>il</strong> regime legale delle prime è sim<strong>il</strong>e<br />

a quello delle riserve, mentre la disciplina delle seconde se ne<br />

distacca notevolmente 96 . Le mere dichiarazioni, infatti, rientrano<br />

piuttosto nell’ambito applicativo dell’art. 31 della Convenzione<br />

di Vienna: una dichiarazione interpretativa potrebbe r<strong>il</strong>evare come<br />

contesto, in quanto costituisce, ai sensi del par. 2 lett. b, uno<br />

“strumento posto in essere da una o più parti in occasione della<br />

conclusione del trattato e accettato dalle parti come strumento in<br />

connessione col trattato” 97 , oppure potrebbe assumere r<strong>il</strong>ievo ex<br />

par. 3 lett. a, quale “accordo ulteriore intervenuto fra le parti in<br />

materia di interpretazione del trattato o della applicazione delle<br />

sue disposizioni”, da tenere in considerazione insieme al contesto<br />

94 In effetti, la problematica era timidamente emersa già negli anni Sessanta,<br />

quando <strong>il</strong> Giappone, commentando <strong>il</strong> testo predisposto nel 1962, aveva<br />

r<strong>il</strong>evato che la necessità di distinguere la categorie in esame dalle riserve era<br />

legata soprattutto al fatto che <strong>il</strong> mero s<strong>il</strong>enzio, serbato con riguardo ad una dichiarazione<br />

interpretativa, non avrebbe configurato un’accettazione tacita,<br />

come invece accadeva <strong>per</strong> le riserve; a tale prospettazione <strong>il</strong> Relatore speciale<br />

Waldock aveva risposto sottolineando che gli effetti giuridici delle dichiarazioni<br />

interpretative dipendevano dalle particolari circostanze nelle quali esse<br />

erano state rese e dall’atteggiamento delle parti del trattato (R. SAPIENZA, Dichiarazioni<br />

interpretative, cit., p. 132 ss.).<br />

95 A/CN. 4/470, p. 67.<br />

96 A/CN. 4/491/Add. 4, pp. 6 e 28. Tale posizione è diffusa in dottrina; si<br />

confronti ad esempio D. M. MCRAE, «The Legal Effect», cit., p. 158 ss.<br />

97 Tale impostazione è stata sostenuta dal Relatore speciale Brierly nel<br />

1962 (come riporta F. HORN, Reservations, cit., p. 232) e da R. SAPIENZA, Dichiarazioni<br />

interpretative, cit., p. 236 ss.

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