FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
4. La questione del regime delle dichiarazioni interpretative<br />
un<strong>il</strong>aterali è stato oggetto dell’attenzione della Commissione<br />
del diritto <strong>internazionale</strong> solo in tempi recenti e <strong>il</strong> dibattito<br />
sul tema non si è ancora concluso 94 .<br />
Nel 1995, nel suo Primo Rapporto sulle riserve, già citato,<br />
Alain Pellet ha prospettato una serie di problemi applicativi,<br />
ponendo due principali questioni: quella dell’applicab<strong>il</strong>ità delle<br />
norme sulle riserve alle dichiarazioni interpretative, ma limitatamente<br />
al caso in cui esse risultino essere, in realtà, delle riserve,<br />
e quella relativa agli effetti giuridici e al regime delle dichiarazioni<br />
interpretative vere e proprie 95 .<br />
Nel 1998, nel Terzo Rapporto, Pellet si è addentrato nella<br />
risoluzione di tali questioni e, riprendendo la distinzione tra<br />
dichiarazioni interpretative qualificate e mere dichiarazioni interpretative,<br />
ha affermato che <strong>il</strong> regime legale delle prime è sim<strong>il</strong>e<br />
a quello delle riserve, mentre la disciplina delle seconde se ne<br />
distacca notevolmente 96 . Le mere dichiarazioni, infatti, rientrano<br />
piuttosto nell’ambito applicativo dell’art. 31 della Convenzione<br />
di Vienna: una dichiarazione interpretativa potrebbe r<strong>il</strong>evare come<br />
contesto, in quanto costituisce, ai sensi del par. 2 lett. b, uno<br />
“strumento posto in essere da una o più parti in occasione della<br />
conclusione del trattato e accettato dalle parti come strumento in<br />
connessione col trattato” 97 , oppure potrebbe assumere r<strong>il</strong>ievo ex<br />
par. 3 lett. a, quale “accordo ulteriore intervenuto fra le parti in<br />
materia di interpretazione del trattato o della applicazione delle<br />
sue disposizioni”, da tenere in considerazione insieme al contesto<br />
94 In effetti, la problematica era timidamente emersa già negli anni Sessanta,<br />
quando <strong>il</strong> Giappone, commentando <strong>il</strong> testo predisposto nel 1962, aveva<br />
r<strong>il</strong>evato che la necessità di distinguere la categorie in esame dalle riserve era<br />
legata soprattutto al fatto che <strong>il</strong> mero s<strong>il</strong>enzio, serbato con riguardo ad una dichiarazione<br />
interpretativa, non avrebbe configurato un’accettazione tacita,<br />
come invece accadeva <strong>per</strong> le riserve; a tale prospettazione <strong>il</strong> Relatore speciale<br />
Waldock aveva risposto sottolineando che gli effetti giuridici delle dichiarazioni<br />
interpretative dipendevano dalle particolari circostanze nelle quali esse<br />
erano state rese e dall’atteggiamento delle parti del trattato (R. SAPIENZA, Dichiarazioni<br />
interpretative, cit., p. 132 ss.).<br />
95 A/CN. 4/470, p. 67.<br />
96 A/CN. 4/491/Add. 4, pp. 6 e 28. Tale posizione è diffusa in dottrina; si<br />
confronti ad esempio D. M. MCRAE, «The Legal Effect», cit., p. 158 ss.<br />
97 Tale impostazione è stata sostenuta dal Relatore speciale Brierly nel<br />
1962 (come riporta F. HORN, Reservations, cit., p. 232) e da R. SAPIENZA, Dichiarazioni<br />
interpretative, cit., p. 236 ss.