FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
Un tale stato dei rapporti non appare auspicab<strong>il</strong>e, specie<br />
nell’ambito del diritto uniforme; <strong>per</strong> tale ragione, la Commissione<br />
ha preso in considerazione sia la redazione di disposizioni definitorie<br />
(da inserire nel trattato o in uno strumento separato) che<br />
prevedano esse stesse l’interpretazione da dare ad altre norme del<br />
trattato o diano istruzioni sul modo in cui vanno lette le obbligazioni<br />
pattizie, sia la conclusione, da parte di tutti o di alcuni tra<br />
gli Stati aderenti, di accordi specificamente dedicati<br />
all’interpretazione, come espressamente previsto dall’art. 31 par.<br />
3 lett. a della Convenzione di Vienna. Può accadere anche, come<br />
suggerisce Pellet, che l’interpretazione venga ‘b<strong>il</strong>ateralizzata’:<br />
questo avverrebbe nel caso in cui una convenzione mult<strong>il</strong>aterale<br />
rinviasse ad accordi b<strong>il</strong>aterali al fine di chiarire <strong>il</strong> senso o lo scopo<br />
di certe disposizioni 93 .<br />
chiarazione interpretativa, in quanto rispetto agli altri Stati <strong>il</strong> momento <strong>per</strong> la<br />
proposizione delle dichiarazioni sull’interpretazione è, ordinariamente, già<br />
concluso; un altre parole, in virtù del brocardo vig<strong>il</strong>antibus non dormientibus<br />
lex succurrit, deve ritenersi ‘ria<strong>per</strong>to’, incidentalmente, solo <strong>il</strong> termine <strong>per</strong> la<br />
proposizione di una dichiarazione nei confronti dello Stato che ha formulato<br />
<strong>per</strong> primo la dichiarazione). Posto che nel campo delle riserve non si applica <strong>il</strong><br />
principio di reciprocità (R. SAPIENZA, Dichiarazioni interpretative, cit., p. 242<br />
ss.; ID., «Les déclarations interprétatives», cit., p. 621 s.; R. BARATTA, Gli effetti<br />
delle riserve, cit., p. 291 ss.) se <strong>il</strong> primo Stato accettasse questa controdichiarazione<br />
o, comunque, non vi si opponesse, i due Stati, in questo gioco<br />
contrattualistico, avrebbero scelto, ciascuno <strong>per</strong> se stesso, letture difformi del<br />
medesimo testo pattizio. La situazione sarebbe leggermente diversa laddove <strong>il</strong><br />
secondo Stato avesse anche obiettato, <strong>per</strong>ché in tale caso non gli sarebbe opponib<strong>il</strong>e<br />
la dichiarazione interpretativa del primo Stato, dichiarazione che,<br />
comunque, resterebbe opponib<strong>il</strong>e agli altri Stati non obiettanti. Considerando<br />
<strong>il</strong> carattere mult<strong>il</strong>aterale dei trattati qui considerati e tenendo presente la b<strong>il</strong>ateralizzazione<br />
dei rapporti derivanti dagli stessi, appare evidente che, a causa<br />
di questo meccanismo, rischiano di incrociarsi tra loro e coesistere interpretazioni<br />
divergenti delle medesime disposizioni pattizie.<br />
93 Ad esempio, l’art. 23 della Convenzione dell’Aja del 1971 sul riconoscimento<br />
e l’esecuzione delle sentenze straniere in materia civ<strong>il</strong>e e commerciale<br />
prevede che gli Stati contraenti possano concludere accordi supplementari,<br />
tra le altre cose, “to clarify the meaning of the expression ‘civ<strong>il</strong> and<br />
commercial matters’, to determine the courts whose decisions shall be recognized<br />
and enforced under this Convention, to define the expression ‘social<br />
security’ and to define the expression ‘habitual residence’; 2. To clarify the<br />
meaning of the term ‘law’ in States with more than one legal system…”<br />
(A/CN. 4/508/Add. 1, p. 12).<br />
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