FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
“1.6 Scope of definitions<br />
The definitions of un<strong>il</strong>ateral statements included in the<br />
present chapter of the Guide to Practice are without prejudice to<br />
the validity and effects of such statements under the rules applicable<br />
to them”.<br />
“1.7.2 [1.7.5] Alternatives to interpretative declarations<br />
In order to specify or clarify the meaning or scope of a<br />
treaty or certain of its provisions, States or international organizations<br />
may also have recourse to procedures other than interpretative<br />
declarations, such as:<br />
− The insertion in the treaty of provisions purporting to<br />
interpret the same treaty;<br />
− The conclusion of a supplementary agreement to the<br />
same end”.<br />
Quest’ultima guideline, proposta dal Relatore speciale<br />
Pellet all’interno del Quinto Rapporto (2000), appare di particolare<br />
r<strong>il</strong>ievo 91 . Attraverso tale formulazione, infatti, la Commissione<br />
del diritto <strong>internazionale</strong> intende incoraggiare strumenti<br />
che, a differenza delle dichiarazioni un<strong>il</strong>aterali, possono garantire<br />
maggiore uniformità di interpretazione a livello <strong>internazionale</strong>.<br />
L’apposizione delle dichiarazioni interpretative, infatti,<br />
rischia di creare, ad avviso di chi scrive, un regime frammentato<br />
di relazioni tra gli Stati che sono parti di un trattato, al pari di<br />
quanto avviene con le riserve. Ciascuno Stato potrà, cioè, opporre<br />
o meno la propria lettura delle singole disposizioni pattizie a<br />
tutti o ad alcuni Stati firmatari, in relazione al fatto che abbia o<br />
meno reso delle dichiarazioni interpretative e secondo che queste<br />
siano state accettate o siano state, invece, oggetto di obiezioni,<br />
senza considerare che le parti potrebbero <strong>per</strong>sino giungere a stab<strong>il</strong>ire<br />
tra loro, attraverso reciproche riserve ed accettazioni, delle<br />
interpretazioni difformi sui vari versanti del rapporto negoziale 92 .<br />
91 La proposta di Pellet, pressoché identica alla versione definitiva, può<br />
essere letta in A/CN. 4/508/Add. 1, p. 12; <strong>per</strong> l’adozione da parte del Drafting<br />
Committee si confronti A/CN. 4/L. 599, p. 2.<br />
92 Esemplificando, un primo Stato potrebbe proporre una certa lettura ed<br />
un secondo Stato potrebbe (anche senza obiettare) proporre a sua volta<br />
un’interpretazione differente (tale controinterpretazione dovrebbe essere considerata<br />
opponib<strong>il</strong>e solo allo Stato che originariamente aveva formulato la di-