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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

“1.6 Scope of definitions<br />

The definitions of un<strong>il</strong>ateral statements included in the<br />

present chapter of the Guide to Practice are without prejudice to<br />

the validity and effects of such statements under the rules applicable<br />

to them”.<br />

“1.7.2 [1.7.5] Alternatives to interpretative declarations<br />

In order to specify or clarify the meaning or scope of a<br />

treaty or certain of its provisions, States or international organizations<br />

may also have recourse to procedures other than interpretative<br />

declarations, such as:<br />

− The insertion in the treaty of provisions purporting to<br />

interpret the same treaty;<br />

− The conclusion of a supplementary agreement to the<br />

same end”.<br />

Quest’ultima guideline, proposta dal Relatore speciale<br />

Pellet all’interno del Quinto Rapporto (2000), appare di particolare<br />

r<strong>il</strong>ievo 91 . Attraverso tale formulazione, infatti, la Commissione<br />

del diritto <strong>internazionale</strong> intende incoraggiare strumenti<br />

che, a differenza delle dichiarazioni un<strong>il</strong>aterali, possono garantire<br />

maggiore uniformità di interpretazione a livello <strong>internazionale</strong>.<br />

L’apposizione delle dichiarazioni interpretative, infatti,<br />

rischia di creare, ad avviso di chi scrive, un regime frammentato<br />

di relazioni tra gli Stati che sono parti di un trattato, al pari di<br />

quanto avviene con le riserve. Ciascuno Stato potrà, cioè, opporre<br />

o meno la propria lettura delle singole disposizioni pattizie a<br />

tutti o ad alcuni Stati firmatari, in relazione al fatto che abbia o<br />

meno reso delle dichiarazioni interpretative e secondo che queste<br />

siano state accettate o siano state, invece, oggetto di obiezioni,<br />

senza considerare che le parti potrebbero <strong>per</strong>sino giungere a stab<strong>il</strong>ire<br />

tra loro, attraverso reciproche riserve ed accettazioni, delle<br />

interpretazioni difformi sui vari versanti del rapporto negoziale 92 .<br />

91 La proposta di Pellet, pressoché identica alla versione definitiva, può<br />

essere letta in A/CN. 4/508/Add. 1, p. 12; <strong>per</strong> l’adozione da parte del Drafting<br />

Committee si confronti A/CN. 4/L. 599, p. 2.<br />

92 Esemplificando, un primo Stato potrebbe proporre una certa lettura ed<br />

un secondo Stato potrebbe (anche senza obiettare) proporre a sua volta<br />

un’interpretazione differente (tale controinterpretazione dovrebbe essere considerata<br />

opponib<strong>il</strong>e solo allo Stato che originariamente aveva formulato la di-

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