FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
recognition” 81 , “1.4.4. General statements of policy” 82 , “1.4.5.<br />
Statements concerning modalities of implementation of a treaty<br />
at the internal level” 83 , “1.6. Scope of definitions” 84 .<br />
Dalla versione consolidata riportata da Pellet nel Quinto<br />
Rapporto (2000) 85 emergono solo modifiche di dettaglio. Va tuttavia<br />
segnalata l’introduzione delle due linee guida “1.4.6. Un<strong>il</strong>ateral<br />
statements adopted under an optional clause” e “1.4.8. Un<strong>il</strong>ateral<br />
statements providing for a choice between the provisions<br />
of a treaty”, con le quali sono state espunte dalla categoria delle<br />
dichiarazioni interpretative un<strong>il</strong>aterali (nonché delle riserve) le<br />
statuizioni un<strong>il</strong>aterali o<strong>per</strong>ate in conformità ad apposite previsioni<br />
del trattato, sia che esse mirino ad estendere le obbligazioni<br />
derivanti dall’accordo, sia che servano <strong>per</strong> o<strong>per</strong>are una scelta tra<br />
due o più alternative proposte 86 . Tali disposizioni sono state a-<br />
definitiva corrisponde ad un’idea esposta da Pellet nel Terzo Rapporto e riportata<br />
supra, p. 13 s.<br />
81<br />
Tale formulazione dovrebbe corrispondere alla proposta 1.1.7; in realtà,<br />
nella versione provvisoria Pellet aveva affermato che le dichiarazioni di<br />
non riconoscimento fossero considerate come riserve (“A un<strong>il</strong>ateral statement<br />
by which a State purports to exclude the application of a treaty between itself<br />
and one or more other States which it does not recognize constitutes a reservation,<br />
regardless of the date on which it is made”; A/CN. 4/491/Add. 3, p. 18);<br />
come già accennato, fu solo nella versione 1.1.7 bis, riportata supra, p. 17 s.,<br />
che egli fu obbligato a cambiare avviso, formulando una linea guida analoga a<br />
quella poi approvata.<br />
82<br />
Nonostante una certa diversità di formulazione, tale guideline è del<br />
tutto analoga alla numero 1.2.5 proposta da Pellet.<br />
83<br />
Al di là dell’aggiunta delle denominazione merely informative<br />
statement, anche tale linea guida corrisponde a quella originariamente proposta<br />
sub 1.2.6.<br />
84<br />
Malgrado non sia specificamente indicato, tale previsione corrisponde<br />
alla proposta 1.4.<br />
85<br />
A/CN. 4/508/Add. 2.<br />
86<br />
Per approfondimenti, si rinvia a A/CN. 4/508/Add. 1, pp. 37 ss. e 42<br />
ss. La ricostruzione appare corretta, ma con l’avvertenza che solo le tipologie<br />
di dichiarazioni un<strong>il</strong>aterali previste dalle due linee guida, e non già tutte le dichiarazioni<br />
un<strong>il</strong>aterali espressamente contemplate dal trattato, sono da escludere<br />
dalla categoria delle dichiarazioni interpretative. E’ ben possib<strong>il</strong>e, infatti,<br />
che i trattati prevedano espressamente la possib<strong>il</strong>ità che gli Stati rendano dichiarazioni<br />
sull’interpretazione o l’applicazione del trattato; ad esempio, la<br />
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951 prevede (art. 1 lett. b) che,<br />
agli effetti della Convenzione, possano essere considerati “avvenimenti anteriori<br />
all’1 gennaio 1951” (nel senso dell’art. 1 sez. a) sia gli avvenimenti accaduti<br />
anteriormente all’1 gennaio 1951 “in Europa”, sia gli avvenimenti ac-<br />
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