FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
it purports to exclude the application of the treaty between the<br />
declaring State and the non-recognized entity” 68 .<br />
Tale linea guida considera le dichiarazioni di non riconoscimento<br />
come statuizioni dotate di carattere meramente politico<br />
69 . In realtà, Pellet aveva precedentemente elaborato una guideline<br />
che assim<strong>il</strong>ava le dichiarazioni in questione alle riserve,<br />
ma era stato costretto a rielaborarla a causa delle contestazioni<br />
sorte tra i membri della Commissione. In particolare, era stato<br />
considerato irragionevole concludere che, ai sensi dell’art. 19<br />
lett. a e b della Convenzione di Vienna, tali dichiarazioni sarebbero<br />
state proibite laddove <strong>il</strong> trattato avesse vietato, in tutto o in<br />
parte, le riserve; inoltre, era stato notato come queste dichiarazioni<br />
non riguardassero propriamente le disposizioni del trattato,<br />
ma piuttosto la capacità degli Stati non riconosciuti di essere vincolati<br />
dalle sue previsioni 70 .<br />
Al di là di tale eccezione, le linee guida adottate nel<br />
Terzo Rapporto hanno ricevuto consensi nel corso dei dibattiti<br />
all’interno della Sesta Commissione dell’Assemblea Generale<br />
delle Nazioni Unite 71 ; così, nel corso della 51esima sessione, nel<br />
1999, <strong>il</strong> Drafting Commitee ha adottato le guidelines proposte da<br />
Pellet 72 . Le modifiche apportate rispetto alla versione del Relatore<br />
speciale appaiono tutto sommato marginali. Il testo definitivo,<br />
<strong>per</strong> quello che riguarda le dichiarazioni interpretative, comprendeva<br />
le seguenti linee guida: “1.2. Definition of interpretative<br />
68<br />
A/CN. 4/499, p. 19. Dichiarazioni di tale tenore riguardano frequentemente<br />
lo Stato di Israele; si confrontino ad esempio la dichiarazione resa dal<br />
Bahrein in relazione alla Convenzione <strong>per</strong> la prevenzione e repressione del<br />
crimine di genocidio del 1948 e quella formulata dall’Iraq con riferimento alla<br />
Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le<br />
donne del 1979 (F. HORN, Reservations, cit., p. 108 ss.).<br />
69<br />
Si tratta della posizione prevalente in dottrina; si vedano, ex multis, R.<br />
L. BINDSCHEDLER, «Treaties, Reservations», cit., p. 498; F. HORN, Reservations,<br />
cit., p. 109; R. SAPIENZA, Dichiarazioni interpretative, cit., pp. 5 e 221,<br />
nota 5; L. MIGLIORINO, Le obiezioni alle riserve, p. 12 s.<br />
70<br />
A/CN. 4/499, p. 19.<br />
71<br />
A/CN. 4/499, p. 10 ss.<br />
72<br />
A/CN. 4/L. 575. Una tabella comparativa delle proposte del Relatore e<br />
delle linee guide adottate dalla Commissione a prima lettura può essere letta<br />
nel Quinto Rapporto (A/CN. 4/508, p. 26 s.).<br />
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