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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

“1.3.1 To determine the legal nature of a un<strong>il</strong>ateral declaration<br />

formulated by a State or an international organization in<br />

respect of a treaty, it is appropriate to apply the general rule of<br />

interpretation of treaties set out in article 31 of the Vienna Convention<br />

on the Law of Treaties.<br />

Recourse may be had to the supplementary means of interpretation<br />

contemplated in article 32 of the Convention in order<br />

to confirm the determination made in accordance with the preceding<br />

paragraph, or to remove any remaining doubts or ambiguities”.<br />

Poste queste regole, Pellet suggerisce <strong>il</strong> modo in cui esse<br />

devono essere applicate 63 . Egli propone un ‘doppio test’ di carattere<br />

soggettivo ed oggettivo, o meglio, una successione di domande.<br />

Nell’esaminare una dichiarazione un<strong>il</strong>aterale, l’interprete<br />

dovrebbe cioè interrogarsi sull’intento del dichiarante e sugli effetti<br />

conseguiti 64 . Le due domande sono in realtà alternative: la<br />

prima aiuta a determinare se una dichiarazione interpretativa è<br />

condizionata o meno, mentre la seconda serve a comprendere se<br />

ci si trovi di fronte ad una dichiarazione interpretativa o ad una<br />

riserva. In verità, <strong>il</strong> secondo quesito tende a prevalere sul primo,<br />

in quanto, sebbene l’art. 2 par. 1 lett. d della Convenzione di<br />

Vienna definisca la riserva come una dichiarazione con la quale<br />

<strong>il</strong> dichiarante mira a modificare l’effetto di alcune previsioni del<br />

trattato, nella pratica si guarda all’effettivo risultato della dichiarazione:<br />

in altri termini, se essa produce una modifica o<br />

un’esclusione dell’effetto del trattato o di alcune sue previsioni,<br />

viene considerata comunque una riserva, a prescindere<br />

dall’intento delle parti quale emerge dalla denominazione o dalla<br />

formulazione 65 .<br />

codificatrice di Vienna del 23 maggio 1969, M<strong>il</strong>ano, 1971, p. 333 ss.; I. M.<br />

SINCLAIR, The Vienna Convention on the Law of Treaties, Manchester, 1984,<br />

p. 69 ss.<br />

62 A/CN. 4/491/Add. 4, p. 41 ss.<br />

63 A/CN. 4/491/Add. 4, p. 38 ss.<br />

64 Pellet richiama anche la giurisprudenza che ut<strong>il</strong>izza <strong>il</strong> doppio criterio,<br />

in particolare <strong>il</strong> caso Bel<strong>il</strong>os, cit. (A/CN. 4/491/Add. 4, p. 40).<br />

65 Il Relatore non riteneva necessario dedicare a questo tema delle specifiche<br />

linee guida, ma le ha formulate comunque, nell’eventualità che la Commissione<br />

avesse deciso diversamente: “1.3.0. The classification of a un<strong>il</strong>ateral<br />

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