FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
“1.3.1 To determine the legal nature of a un<strong>il</strong>ateral declaration<br />
formulated by a State or an international organization in<br />
respect of a treaty, it is appropriate to apply the general rule of<br />
interpretation of treaties set out in article 31 of the Vienna Convention<br />
on the Law of Treaties.<br />
Recourse may be had to the supplementary means of interpretation<br />
contemplated in article 32 of the Convention in order<br />
to confirm the determination made in accordance with the preceding<br />
paragraph, or to remove any remaining doubts or ambiguities”.<br />
Poste queste regole, Pellet suggerisce <strong>il</strong> modo in cui esse<br />
devono essere applicate 63 . Egli propone un ‘doppio test’ di carattere<br />
soggettivo ed oggettivo, o meglio, una successione di domande.<br />
Nell’esaminare una dichiarazione un<strong>il</strong>aterale, l’interprete<br />
dovrebbe cioè interrogarsi sull’intento del dichiarante e sugli effetti<br />
conseguiti 64 . Le due domande sono in realtà alternative: la<br />
prima aiuta a determinare se una dichiarazione interpretativa è<br />
condizionata o meno, mentre la seconda serve a comprendere se<br />
ci si trovi di fronte ad una dichiarazione interpretativa o ad una<br />
riserva. In verità, <strong>il</strong> secondo quesito tende a prevalere sul primo,<br />
in quanto, sebbene l’art. 2 par. 1 lett. d della Convenzione di<br />
Vienna definisca la riserva come una dichiarazione con la quale<br />
<strong>il</strong> dichiarante mira a modificare l’effetto di alcune previsioni del<br />
trattato, nella pratica si guarda all’effettivo risultato della dichiarazione:<br />
in altri termini, se essa produce una modifica o<br />
un’esclusione dell’effetto del trattato o di alcune sue previsioni,<br />
viene considerata comunque una riserva, a prescindere<br />
dall’intento delle parti quale emerge dalla denominazione o dalla<br />
formulazione 65 .<br />
codificatrice di Vienna del 23 maggio 1969, M<strong>il</strong>ano, 1971, p. 333 ss.; I. M.<br />
SINCLAIR, The Vienna Convention on the Law of Treaties, Manchester, 1984,<br />
p. 69 ss.<br />
62 A/CN. 4/491/Add. 4, p. 41 ss.<br />
63 A/CN. 4/491/Add. 4, p. 38 ss.<br />
64 Pellet richiama anche la giurisprudenza che ut<strong>il</strong>izza <strong>il</strong> doppio criterio,<br />
in particolare <strong>il</strong> caso Bel<strong>il</strong>os, cit. (A/CN. 4/491/Add. 4, p. 40).<br />
65 Il Relatore non riteneva necessario dedicare a questo tema delle specifiche<br />
linee guida, ma le ha formulate comunque, nell’eventualità che la Commissione<br />
avesse deciso diversamente: “1.3.0. The classification of a un<strong>il</strong>ateral<br />
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