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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

Quanto all’irr<strong>il</strong>evanza dell’aspetto nominale, è stata<br />

proposta una presunzione relativa circa la natura delle dichiarazioni,<br />

legata alla formulazione o al nome conferito dallo Stato<br />

dichiarante; nella proposta redatta <strong>per</strong> la Guide to practice, tale<br />

regola è stata così articolata:<br />

“1.2.2 It is not the phrasing or name of a un<strong>il</strong>ateral declaration<br />

that determines its legal nature but the legal effect it<br />

seeks to produce. However, the phrasing or name given to the<br />

declaration by the State or international organization formulating<br />

it provides an indication of the desired objective. This is the case<br />

in particular when a State or an international organization formulates<br />

several un<strong>il</strong>ateral declarations in respect of a single treaty<br />

and designates some of them as reservations and others as interpretative<br />

declarations” 59 .<br />

della legislazione o dei valori dello Stato dichiarante, conduca ad una sostanziale<br />

deroga rispetto al regime pattizio (<strong>per</strong> alcuni approfondimenti di vedano<br />

P.-H. IMBERT, Les réserves, cit., p. 339 ss.; F. HORN, Reservations, cit., pp.<br />

270 e 331). Nella prassi attuale, dichiarazioni di questo tipo vengono frequentemente<br />

apposte dagli Stati islamici con riguardo ai trattati sui diritti umani, in<br />

particolare al fine di garantire <strong>il</strong> rispetto della Shariah; ne costituiscono un<br />

esempio le dichiarazioni formulate da Algeria, Marocco, Tunisia e Malesia<br />

con riferimento alla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione<br />

contro le donne, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni<br />

Unite nel 1979. Il testo della Convenzione può essere letto sul sito ufficiale<br />

del DAW (Division for the Advancement of Women), all’indirizzo<br />

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm ed un elenco<br />

di dichiarazioni e riserve può essere consultato su<br />

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty9_asp.htm; <strong>per</strong> approfondimenti si<br />

confronti, ex multis, A. BASILICO, «In tema di riserve ai Trattati internazionali<br />

e alle Convenzioni sui diritti umani», in Rivista di studi politici internazionali,<br />

1999, 3, p. 415 ss.<br />

59 Su quest’ultimo punto si confronti, ad esempio, la dichiarazione tripartita<br />

resa dalla Francia nel 1981 in occasione della firma della Convenzione<br />

sull’interdizione o limitazione dell’impiego di certe armi classiche: la prima<br />

parte, rubricata come déclaration, aveva valore meramente politico, in quanto<br />

con essa la Francia esprimeva soltanto <strong>il</strong> rammarico <strong>per</strong> la mancata definizione<br />

di una disciplina sulla verifica delle violazioni; la seconda, denominata espressamente<br />

déclaration interprétative, prevedeva che l’applicazione della<br />

Convenzione non avrebbe avuto effetto sullo statuto giuridico delle Parti in<br />

conflitto; la terza, rubricata come réserve, riguardava invece, in misura varia, i<br />

rapporti tra la Convenzione in questione e le Convenzioni di Ginevra del 1949<br />

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