FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
Stati ad aderire al trattato o ad attuarlo e quelle con le quali si ribadiscono<br />
le linee di politica adottate dallo Stato con riferimento<br />
all’area oggetto degli impegni pattizi 56 . Anche le cosiddette informative<br />
declarations, attraverso le quali uno Stato informa le<br />
altre parti circa le autorità interne responsab<strong>il</strong>i dell’attuazione del<br />
trattato, vengono escluse dalla categoria delle dichiarazioni interpretative<br />
57 . Per chiarire che queste dichiarazioni sono prive di<br />
effetti legali, non sono sottoposte al diritto dei trattati e possono<br />
essere rese in ogni momento, è stata proposta la seguente guideline:<br />
“1.2.5 A un<strong>il</strong>ateral statement made by a State or by an<br />
international organization whereby that State or that organization<br />
expresses its views on the treaty or on the subject area covered<br />
by the treaty without purporting to exclude or to modify the legal<br />
effect of its provisions, or to interpret it, constitutes neither a reservation<br />
nor an interpretative declaration [and is not subject to<br />
application of the law of treaties]” 58 .<br />
rese una dichiarazione sim<strong>il</strong>e). Si veda J. K. GAMBLE, «Reservations», cit.,<br />
pp. 384 e, <strong>per</strong> una prospettiva diversa, 389.<br />
56 A quest’ultima categoria possono essere ricondotte le dichiarazioni rese<br />
dagli Stati Uniti nel 1899 e nel 1907 nel corso delle Conferenze della Pace<br />
<strong>per</strong> l'Aja, al fine di far valere la cosiddetta dottrina Monroe (sul punto si vedano<br />
M. KHADJENOURI, Réserves dans les traités internationaux, Amb<strong>il</strong>ly-<br />
Annemasse, 1953, p. 29; E. VITTA, Le riserve nei trattati, Torino, 1957, p. 82;<br />
F. HORN, Reservations, cit., pp. 107 s. e 260 s.; R. SAPIENZA, Dichiarazioni<br />
interpretative, cit., p. 49 ss.).<br />
57 Sul punto è stata proposta una linea guida così formulata: “1.2.6. A<br />
un<strong>il</strong>ateral declaration formulated by a State or an international organization in<br />
which the State or international organization indicates the manner in which it<br />
intends to discharge its obligations at the internal level but which does not affect<br />
the rights and obligations of the other contracting parties is neither a reservation<br />
nor an interpretative declaration” (A/CN. 4/491/Add. 4, p. 36 ss.).<br />
58 La versione riportata è quella risultante dal corrigendum A/CN.<br />
4/491/Add. 4/Corr. 1; la parte tra parentesi quadre è stata prospettata da Pellet<br />
come eventuale. Il Relatore speciale non si è occupato, in tale fase, delle c.d.<br />
clausole di salvaguardia delle legislazioni nazionali, che pure costituiscono,<br />
tra le dichiarazioni atipiche, una delle tipologie più problematiche. Tali statuizioni,<br />
piuttosto frequenti nella prassi <strong>internazionale</strong>, mirano a tutelare le normative<br />
o addirittura le culture nazionali, talvolta con mere dichiarazioni di<br />
conformità; esse sono spesso considerate come statuizioni dotate di mero r<strong>il</strong>ievo<br />
politico, ma è evidente che possano fac<strong>il</strong>mente tradursi in riserve, qualora<br />
l’interpretazione secundum legem, o<strong>per</strong>ata alla stregua della Costituzione,