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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

La definizione contenuta nella guideline 1.2, nell’ottica<br />

del suo autore, avrebbe <strong>per</strong>messo di escludere una serie di strumenti<br />

che sono talvolta erroneamente inseriti fra le dichiarazioni<br />

interpretative. Tra queste formulazioni atipiche Pellet elenca 52 : le<br />

dichiarazioni un<strong>il</strong>aterali ut<strong>il</strong>izzate dagli Stati <strong>per</strong> impegnarsi al di<br />

là delle obbligazioni convenzionali 53 ; quelle con le quali viene<br />

proposta l’aggiunta di una nuova previsione al trattato; quelle di<br />

‘non riconoscimento’, con le quali lo Stato dichiarante afferma<br />

che applicherà <strong>il</strong> trattato anche nelle sue relazioni con uno Stato<br />

non riconosciuto 54 ; le statuizioni un<strong>il</strong>aterali di natura politica,<br />

quali quelle che riaffermano le posizioni assunte dallo Stato dichiarante<br />

nel corso dei negoziati 55 , quella con cui si invitano altri<br />

all’accettazione di una certa interpretazione, limiti nei suoi confronti gli effetti<br />

del trattato prova troppo e sovrappone impropriamente <strong>il</strong> piano dell’oggetto e<br />

quello delle conseguenze della statuizione un<strong>il</strong>aterale. In altre parole, tertium<br />

non datur: o si ritiene che proporre una certa lettura del trattato modifichi gli<br />

effetti dello stesso o si ritiene che non lo faccia; la soluzione non può mutare<br />

secondo <strong>il</strong> valore che lo Stato intende dare ad una semplice conseguenza della<br />

dichiarazione, ovvero l’eventuale rifiuto da parte degli altri Stati contraenti.<br />

Peraltro, solo raramente gli Stati specificano se hanno inteso conferire alle loro<br />

dichiarazioni valore condizionante o meno (si veda, ad esempio, la dichiarazione<br />

resa dall’Iran con riferimento alla Convenzione sul diritto del mare del<br />

1982, in M. F. GENNARELLI, Le riserve, cit., p. 119). Sul punto si confronti<br />

anche infra, nota 158.<br />

52 A/CN. 4/491/Add. 4, p. 34.<br />

53 Il punto è approfondito dallo stesso Pellet in un’altra sezione del rapporto<br />

(A/CN. 4/491/Add. 3, p. 26 ss.). Sugli orientamenti dottrinali contrari<br />

all’inserimento delle c.d. riserve estensive o negative (c.d. commissive reservations;<br />

F. HORN, Reservations, cit., p. 87) tra le riserve vere e proprie si vedano<br />

J. M. RUDA, «Reservations», cit., p. 107 e R. BARATTA, Gli effetti delle<br />

riserve, cit., p. 52 ss.<br />

54 Si confronti infra, p. 17 s.<br />

55 Ad esempio la Mongolia rese, riguardo alla Convenzione <strong>per</strong> la prevenzione<br />

e repressione del crimine di genocidio del 1948, la seguente dichiarazione,<br />

<strong>per</strong> contestare <strong>il</strong> carattere discriminatorio dell’art. XI, che prevede<br />

che gli Stati non membri delle Nazioni Unite avrebbero potuto firmare la<br />

Convenzione o aderire alla stessa solo qualora avessero ricevuto<br />

dall’Assemblea Generale un invito a tal fine: “The Government of the Mongolian<br />

People's Republic deems it appropriate to draw attention to the discriminatory<br />

character of article XI of the Convention, under the terms of which a<br />

number of States are precluded from acceding to the Convention and declares<br />

that the Convention deals with matters which affect the interests of all States<br />

and it should, therefore, be open for accession by all States” (anche <strong>il</strong> Vietnam<br />

55

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