FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
stesso risultato sono stati definiti riserve da uno Stato e dichiarazioni<br />
interpretative da un altro, spesso <strong>per</strong> ragioni di mera opportunità<br />
politica 41 .<br />
Tutto ciò premesso, la definizione di dichiarazione interpretativa<br />
proposta nel rapporto <strong>per</strong> la Guide to practice risulta<br />
così formulata 42 :<br />
“1.2 ‘Interpretative declaration’ means a un<strong>il</strong>ateral declaration,<br />
however phrased or named, made by a State or by an international<br />
organization whereby that State or that organization<br />
purports to clarify the meaning or scope attributed by the declarant<br />
to the treaty or to certain of its provisions” 43 .<br />
terze vengono qualificate come quelle statuizioni un<strong>il</strong>aterali di natura politica<br />
che non mirano ad incidere sulle disposizioni pattizie, ma sono finalizzate a<br />
chiarire l’intento, la posizione o le aspettative dello Stato dichiarante.<br />
41 A/CN. 4/491/Add. 4, p. 9 ss. Ad esempio, con riguardo alla Convenzione<br />
sui diritti del fanciullo del 1989, la Santa Sede ha presentato sotto forma<br />
di riserve delle statuizioni, volte a salvaguardare la compatib<strong>il</strong>ità della Convenzione<br />
con le sue norme e con gli ideali cattolici, molto sim<strong>il</strong>i a delle formulazioni<br />
che gli altri Stati hanno qualificato, in maniera impropria, come dichiarazioni<br />
o come dichiarazioni interpretative (un elenco delle riserve e delle<br />
dichiarazioni relative alla Convenzione in parola può essere letto su<br />
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty15_asp.htm; sul medesimo sito è<br />
possib<strong>il</strong>e consultare anche <strong>il</strong> testo pattizio, alla pagina<br />
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm).<br />
42 A/CN. 4/491/Add. 4, p. 31 ss.<br />
43 La definizione viene riportata e commentata, insieme ad alcuni progetti<br />
di direttive conformi agli esiti raggiunti della Commissione, da R. SA-<br />
PIENZA, «Les déclarations interprétatives», cit., p. 603 ss. Pellet nota come<br />
pochissimi autori abbiano tentato di definire le dichiarazioni interpretative<br />
(A/CN. 4/491/Add. 4, p. 32 ss.); <strong>il</strong> Relatore speciale cita Horn, Whiteman e<br />
Sapienza ed avalla la definizione data da quest’ultimo, in quanto essa, in virtù<br />
del suo carattere ampio, rappresenta un punto di incontro tra le varie definizioni<br />
proposte. Tale definizione è così formulata: “[Le] dichiarazioni interpretative<br />
un<strong>il</strong>aterali [sono] quelle dichiarazioni un<strong>il</strong>aterali a mezzo delle quali gli<br />
Stati, al momento di manifestare la loro volontà ad obbligarsi al rispetto del<br />
disposto di un trattato mult<strong>il</strong>aterale (e talvolta anche semplicemente al momento<br />
della firma, pur se questa non rappresenti una vera e propria manifestazione<br />
di volontà ad obbligarsi), chiariscono in una certa misura <strong>il</strong> loro punto di<br />
vista relativamente all’interpretazione di una disposizione del trattato stesso o<br />
a problemi connessi comunque all’applicazione del disposto di quel trattato”<br />
(R. SAPIENZA, Dichiarazioni interpretative, cit., p. 1).