FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
l’idea che le dichiarazioni interpretative non siano delle riserve,<br />
ma possano diventarlo qualora modifichino l’effetto giuridico del<br />
trattato verso lo Stato dichiarante; in secondo luogo, la disposizione<br />
sottolinea l’irr<strong>il</strong>evanza delle qualificazioni o<strong>per</strong>ate dagli<br />
Stati stessi 30 .<br />
In quella sede <strong>il</strong> rappresentante ungherese Ustor aveva<br />
proposto un emendamento volto ad inserire nella definizione di<br />
riserva anche le dichiarazioni interpretative 31 . L’emendamento,<br />
dal tenore non univoco, raccolse vari consensi, tra cui quello del<br />
delegato italiano Maresca, ma alla fine prevalse l’impostazione<br />
volta a tenere separate le dichiarazioni interpretative e le riserve<br />
32 .<br />
3.2 Dopo gli oltre quindici anni di dibattiti sul tema delle<br />
riserve, che andarono dall’investitura da parte dell’Assemblea<br />
Generale nel 1950 fino alla stesura del progetto di convenzione<br />
sul diritto dei trattati, la Commissione del diritto <strong>internazionale</strong><br />
nel 1993 è tornata ad inserire nella sua agenda la tematica dal titolo<br />
«The law and practice related to reservations to treaties» 33 .<br />
Dal 1995 ad oggi <strong>il</strong> Relatore speciale Alain Pellet ha steso tredici<br />
30 La visione accolta è essenzialmente quella già esplicitata nel 1962 da<br />
Waldock, che partecipava alla Conferenza quale ex<strong>per</strong>t consultant. Il commento<br />
della Commissione è contenuto nel documento A/6309/Rev. 1, p. 206<br />
(sul punto si veda L. MIGLIORINO, Le obiezioni alle riserve, cit., p. 10).<br />
31 La nozione avrebbe dovuto essere espressa in questi termini: “Reservation<br />
means a un<strong>il</strong>ateral statement, however phrased or named, made by a<br />
State, when signing, ratifying, acceding to, accepting or approving a mult<strong>il</strong>ateral<br />
treaty, where by it purports to exclude, to vary or to interpret the legal effect<br />
of certain provisions of the treaty in their application to the State”.<br />
32 Per approfondimenti si vedano D. M. MCRAE, «The Legal Effect»,<br />
cit., p. 157 s.; F. HORN, Reservations, cit., p. 233 s.; R. SAPIENZA, Dichiarazioni<br />
interpretative, cit., p. 138 ss., <strong>il</strong> quale osserva (p. 141 s.) come l’esito dei<br />
lavori della Commissione e della Conferenza poteva considerarsi soddisfacente<br />
<strong>per</strong> <strong>il</strong> tempo, ma era ancora troppo legato all’idea che <strong>il</strong> problema fondamentale<br />
fosse quello di determinare se le dichiarazioni interpretative costituissero<br />
o meno delle riserve.<br />
33 L’esigenza di approfondimento teorico deriva dai punti lasciati oscuri<br />
dalle definizioni di riserva accolte nelle Convenzioni di Vienna (art. 2 par. 1<br />
lett. d della Convenzione del 1969 sul diritto dei trattati; art. 2 par. 1 lett. j della<br />
Convenzione del 1978 sulla successione degli Stati rispetto ai trattati; art. 2<br />
par. 1 lett. d della Convenzione del 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni<br />
internazionali o tra organizzazioni internazionali; si confronti<br />
A/CN. 4/491/Add. 1 p. 9 s.).<br />
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