FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
re una dichiarazione, intende escludere nei suoi confronti<br />
l’efficacia di disposizioni interpretate in una maniera diversa rispetto<br />
a quella sancita nella dichiarazione un<strong>il</strong>aterale 26 . Ago affermò<br />
invece che le dichiarazioni interpretative non possono essere<br />
considerate in linea di principio come delle riserve, in quanto<br />
non impediscono in nessun caso che <strong>il</strong> trattato entri in vigore<br />
verso lo Stato che le formula; egli arrivò <strong>per</strong>sino ad affermare<br />
che, anche qualora mirassero a modificare <strong>il</strong> tenore di un testo<br />
pattizio, esse sarebbero soltanto delle statuizioni ‘somiglianti’ a<br />
delle riserve 27 . Yasseen sostenne la diversità tra dichiarazioni interpretative<br />
e riserve, affermando che la dichiarazione interpretativa<br />
non ha l’effetto derogatorio proprio della riserva, ma mira<br />
solo a precisare, in senso oggettivo e non già soggettivo, <strong>il</strong> significato<br />
di una o più disposizioni 28 ; in tale ottica, una dichiarazione<br />
interpretativa potrebbe costituire una riserva solo laddove proponesse<br />
un’interpretazione soggettiva contrastante con<br />
un’interpretazione oggettiva generalmente accolta 29 .<br />
Nel 1969 la Conferenza di Vienna approvò la definizione<br />
contenuta nell’art. 2 par. 1 lett. D della Convenzione, a tenore<br />
del quale “l’espressione ‘riserva’ indica una dichiarazione un<strong>il</strong>aterale,<br />
quale che sia la sua articolazione e denominazione, fatta<br />
da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un<br />
trattato o vi aderisce, attraverso la quale esso mira ad escludere o<br />
modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato<br />
nella loro applicazione allo Stato medesimo”.<br />
Tale norma si presta a varie considerazioni sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o<br />
qui in esame: innanzitutto, essa fa implicitamente propria<br />
26 A/CN. 4/SR. 797.<br />
27 A/CN. 4/SR. 798.<br />
28 A/CN. 4/SR. 799.<br />
29 Un’interpretazione di questo tipo potrebbe essere, ad esempio, quella<br />
sancita in uno strumento pattizio condiviso dalle parti oppure espressa da un<br />
organo ab<strong>il</strong>itato a fornire un’interpretazione vincolante o dalla Corte Internazionale<br />
di Giustizia. La teoria di Yasseen è fatta propria da F. HORN, che nel<br />
suo Reservations, cit., la propone diffusamente nel corso dell’intera Part Two,<br />
e da L. LIJNZAAD, Reservations, cit., p. 62 ss.; contra R. SAPIENZA, Dichiarazioni<br />
interpretative, cit., p. 137, <strong>il</strong> quale sostiene che, poiché è<br />
l’interpretazione a porre la regola, sostenere una certa lettura equivale a proporre<br />
una norma escludendone altre (<strong>per</strong> una posizione critica si veda anche <strong>il</strong><br />
Terzo Rapporto sulle riserve ai trattati di Alain Pellet, A/CN. 4/491/Add. 4,<br />
pp. 28 e 40).