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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

re una dichiarazione, intende escludere nei suoi confronti<br />

l’efficacia di disposizioni interpretate in una maniera diversa rispetto<br />

a quella sancita nella dichiarazione un<strong>il</strong>aterale 26 . Ago affermò<br />

invece che le dichiarazioni interpretative non possono essere<br />

considerate in linea di principio come delle riserve, in quanto<br />

non impediscono in nessun caso che <strong>il</strong> trattato entri in vigore<br />

verso lo Stato che le formula; egli arrivò <strong>per</strong>sino ad affermare<br />

che, anche qualora mirassero a modificare <strong>il</strong> tenore di un testo<br />

pattizio, esse sarebbero soltanto delle statuizioni ‘somiglianti’ a<br />

delle riserve 27 . Yasseen sostenne la diversità tra dichiarazioni interpretative<br />

e riserve, affermando che la dichiarazione interpretativa<br />

non ha l’effetto derogatorio proprio della riserva, ma mira<br />

solo a precisare, in senso oggettivo e non già soggettivo, <strong>il</strong> significato<br />

di una o più disposizioni 28 ; in tale ottica, una dichiarazione<br />

interpretativa potrebbe costituire una riserva solo laddove proponesse<br />

un’interpretazione soggettiva contrastante con<br />

un’interpretazione oggettiva generalmente accolta 29 .<br />

Nel 1969 la Conferenza di Vienna approvò la definizione<br />

contenuta nell’art. 2 par. 1 lett. D della Convenzione, a tenore<br />

del quale “l’espressione ‘riserva’ indica una dichiarazione un<strong>il</strong>aterale,<br />

quale che sia la sua articolazione e denominazione, fatta<br />

da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un<br />

trattato o vi aderisce, attraverso la quale esso mira ad escludere o<br />

modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato<br />

nella loro applicazione allo Stato medesimo”.<br />

Tale norma si presta a varie considerazioni sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o<br />

qui in esame: innanzitutto, essa fa implicitamente propria<br />

26 A/CN. 4/SR. 797.<br />

27 A/CN. 4/SR. 798.<br />

28 A/CN. 4/SR. 799.<br />

29 Un’interpretazione di questo tipo potrebbe essere, ad esempio, quella<br />

sancita in uno strumento pattizio condiviso dalle parti oppure espressa da un<br />

organo ab<strong>il</strong>itato a fornire un’interpretazione vincolante o dalla Corte Internazionale<br />

di Giustizia. La teoria di Yasseen è fatta propria da F. HORN, che nel<br />

suo Reservations, cit., la propone diffusamente nel corso dell’intera Part Two,<br />

e da L. LIJNZAAD, Reservations, cit., p. 62 ss.; contra R. SAPIENZA, Dichiarazioni<br />

interpretative, cit., p. 137, <strong>il</strong> quale sostiene che, poiché è<br />

l’interpretazione a porre la regola, sostenere una certa lettura equivale a proporre<br />

una norma escludendone altre (<strong>per</strong> una posizione critica si veda anche <strong>il</strong><br />

Terzo Rapporto sulle riserve ai trattati di Alain Pellet, A/CN. 4/491/Add. 4,<br />

pp. 28 e 40).

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