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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

Questi passi in avanti non furono risolutivi, in quanto<br />

nessuno dei Relatori speciali aveva proposto delle linee guida <strong>per</strong><br />

individuare i casi in cui una dichiarazione interpretativa poteva<br />

considerarsi una riserva. Fu <strong>per</strong> tale motivo che <strong>il</strong> Giappone,<br />

commentando <strong>il</strong> testo del 1962, sottolineò che, <strong>per</strong> eliminare le<br />

difficoltà pratiche di qualificazione, si sarebbe dovuto procedere<br />

alla redazione di regole sul punto e chiese che si affermasse con<br />

chiarezza che le dichiarazioni interpretative non erano da considerare<br />

come riserve 23 . La proposta nipponica prevedeva di conferire<br />

valore determinante alla qualificazione o<strong>per</strong>ata dallo Stato<br />

dichiarante; essa tuttavia non incontrò <strong>il</strong> favore del Relatore<br />

Waldock, che riteneva che i rapporti della Commissione non fossero<br />

<strong>il</strong> luogo più adatto <strong>per</strong> dettare regole pratiche 24 .<br />

3.1 Nelle sessioni del 1965 e del 1966 la Commissione<br />

lavorò alla stesura del testo da sottoporre alla Conferenza sul diritto<br />

dei trattati, che si sarebbe tenuta tra <strong>il</strong> 1968 e <strong>il</strong> 1969.<br />

In particolare, nella sessione del 1965 <strong>il</strong> problema delle<br />

dichiarazioni interpretative fu ampiamente discusso 25 . Verdross<br />

si schierò a favore di un’assim<strong>il</strong>azione tra le dichiarazioni interpretative<br />

e le riserve, alla luce del fatto che lo Stato, nel formula-<br />

sto quello di riconoscere che una dichiarazione apparentemente interpretativa<br />

può, a certe condizioni, diventare una riserva.<br />

23<br />

F. HORN, Reservations, cit., p. 231 s.; R. SAPIENZA, Dichiarazioni interpretative,<br />

cit., p. 133.<br />

24<br />

L’articolo proposto dal Giappone così recitava: “A reservation, in order<br />

to qualify as such under the provisions of the present articles, must be<br />

formulated in writing, and expressly stated as (a) reservation” (A/CN. 4/175,<br />

p. 78). La tematica era, in quegli anni, di grande attualità, alla luce della vicende<br />

che avevano riguardato le dichiarazioni rese dall’India con riguardo alla<br />

Convenzione istitutiva dell’IMCO (1959-1960); tali formulazioni, infatti, qualificate<br />

dal Governo indiano come statuizioni interpretative, erano state riqualificate<br />

come riserve da alcuni Stati parti e, alla fine, erano state ritenute delle<br />

mere declarations of policy dall’Assemblea Generale, proprio sulla base<br />

dell’autoqualificazione o<strong>per</strong>ata dallo Stato dichiarante (anche se, probab<strong>il</strong>mente,<br />

la decisione era stata dettata più da motivi di carattere politico che da<br />

ragioni strettamente dogmatiche). Per approfondimenti si confrontino D. M.<br />

MCRAE, «The Legal Effect», cit., p. 163 ss.; F. HORN, Reservations, cit., pp.<br />

268 s. e 301 ss.; R. SAPIENZA, Dichiarazioni interpretative, cit., p. 108 ss. e<br />

123.<br />

25<br />

Il dibattito è riassunto da F. HORN, Reservations, cit., p. 232 s. e da R.<br />

SAPIENZA, Dichiarazioni interpretative, cit., p. 134 ss.<br />

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