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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

fondanti (e normativi). Questo non significa, <strong>per</strong> esser precisi,<br />

che nessuno di questi autori avverta <strong>il</strong> bisogno di accrescere la<br />

condivisione democratica delle politiche dell’Unione, ma che<br />

questo problema non implica la presenza e la legittimità della<br />

dimensione costituzionale dell’ordinamento giuridico comunitario.<br />

Nella versione di Pernice <strong>per</strong>ò, che ha sv<strong>il</strong>uppato con<br />

maggiore insistenza <strong>il</strong> concetto di ordine costituzionale (e valoriale<br />

quindi) mult<strong>il</strong>ivello (di piani che si intrecciano), affiora una<br />

concezione della partecipazione democratica che alimenta più di<br />

qualche dubbio. Egli definisce l’impianto istituzionale europeo<br />

secondo una logica che può estendersi all’intera pratica politica<br />

comunitaria e che a nostro avviso restituisce un’idea della democrazia<br />

formalistica e su<strong>per</strong>ficiale. Secondo questo autore, la<br />

struttura costituzionale comunitaria è pienamente democratica<br />

<strong>per</strong>ché in tutti i suoi elementi è stata legittimata democraticamente,<br />

sia <strong>per</strong> tramite del mandato che le collettività (i popoli<br />

europei) hanno dato ai loro rappresentanti in seno alle istituzioni<br />

europee in generale, sia <strong>per</strong>ché la cessione di sovranità (da parte<br />

delle varie nazioni) che la costruzione dell’edificio comunitario<br />

implica si deve intendere come un esercizio (sempre delegato ai<br />

rappresentanti: governi o plenipotenziari) differito del potere costituente<br />

del popolo, soggetto titolare della sovranità costituente,<br />

attivato <strong>per</strong> mezzo delle norme che ogni Costituzione nazionale<br />

contiene in merito alla facoltà di sottomettersi agli accordi internazionali.<br />

La teoria di Pernice, al di là della netta distanza che<br />

manifesta rispetto alle opinioni di chi ritiene che sia costruttivo<br />

prevedere momenti di coinvolgimento e visib<strong>il</strong>ità eccezionali nel<br />

<strong>per</strong>corso di unificazione giuridica e politica dei popoli e delle<br />

culture d’Europa e al di là del ripudio che implica non solo della<br />

mistica ma anche della dottrina del potere costituente, esibisce<br />

una comprensione dell’es<strong>per</strong>ienza di ‘federazione’ delle Nazioni<br />

europee quantomeno poco sensib<strong>il</strong>e alla democraticità di tale<br />

avventura. Secondo la ricostruzione di Pernice i passaggi che<br />

hanno portato alla formazione dell’ordine giuridico comune sono<br />

da considerarsi implicitamente accompagnati dall’adesione<br />

collettiva 24 ; in completa divergenza da un ragionamento come<br />

24 I. PERNICE, F. MAYER, op. cit. p. 51.

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