FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
Si tratta di due approcci che muovono<br />
dall’intenzione di cogliere l’essenza dell’ordinamento giuridico<br />
comunitario, la sua originalità, e risolvono a modo loro, secondo<br />
la loro prospettiva, <strong>il</strong> problema della legittimazione delle norme<br />
e della politica comunitarie. Ambedue, infatti, si propongono<br />
prevalentemente su un piano descrittivo finendo <strong>per</strong> destituire di<br />
<strong>per</strong>tinenza, <strong>per</strong> lo meno secondo i criteri tradizionali della teoria<br />
politica, le domande sull’adesione popolare alla struttura costituzionale<br />
dell’Unione. Sia la teoria del mult<strong>il</strong>evel constitutionalism<br />
che la teoria (l’approccio) della governance europea, in particolare<br />
quest’ultima nella versione che pare più r<strong>il</strong>evante nel<br />
contesto del dibattito politico, finiscono <strong>per</strong> destituire di validità<br />
le richieste di una partecipazione collettiva ai momenti di svolta<br />
del processo politico comunitario, mostrando in realtà una forte<br />
quanto non esplicitata propensione normativa. Ponendosi come<br />
modello politico da realizzare e <strong>per</strong>seguire.<br />
Il concetto di mult<strong>il</strong>evel constitutionalism è stato<br />
proposto dal giuspubblicista tedesco Ingolf Pernice muovendo<br />
dal presupposto analitico che l’ordine politico europeo sia già<br />
costituzionale, abbia di fatto una costituzione 22 . È questa una<br />
posizione dottrinale che si è opposta alle diverse critiche e <strong>per</strong>plessità<br />
sulla possib<strong>il</strong>ità stessa di configurare una costituzione<br />
europea e che risolve in tal modo la questione della legittimità<br />
della costituzione dell’Europa unita alla radice, sostenendo che<br />
le istituzioni comunitarie hanno già una dimensione costituzionale.<br />
È forse la più riuscita nel porsi a metà tra la dottrina tradizionale<br />
e l’innovazione che l’ordinamento giuridico europeo<br />
rappresenta. Tra i più noti sostenitori di questa tesi troviamo Joseph<br />
H. H. We<strong>il</strong>er, M. Poiares Maduro 23 . Secondo questi autori,<br />
quindi, tutto <strong>il</strong> discorso sulla necessità di adottare una costituzione<br />
attivando un processo costituente è destituito di fondamento<br />
<strong>per</strong>ché l’assetto istituzionale europeo è già un assetto costituzionale<br />
che trova nelle norme dei Trattati i propri p<strong>il</strong>astri<br />
22 Vedi I. PERNICE, «Mult<strong>il</strong>evel consitutionalism in the European<br />
Union», European Law Review, n. 27, October 2002, pp. 511-529, E I. PER-<br />
NICE, F. MAYER, La Costituzione integrata dell’Europa, in G. ZAGREBELSKY<br />
(a cura di), Diritti e Costituzione cit., p. 43 ss.<br />
23 Vedi J.H.H.We<strong>il</strong>er, La democrazia europea e <strong>il</strong> principio della<br />
tolleranza costituzionale: l’anima dell’Europa, in F. CERUTTI, E. RUDOLPH (a<br />
cura di), Un’anima <strong>per</strong> l’Europa, Edizioni ETS, Pisa 2002, pp. 57-83.<br />
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