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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

teoria giuridica ha fatto scorrere le sue riflessioni lungo la linea<br />

sovranità-costituzione-legislazione-cittadinanza, ponendo soprattutto<br />

<strong>il</strong> problema del rapporto tra diritto comunitario e diritto<br />

nazionale, ponendo cioè <strong>il</strong> tema della gerarchia tra sistemi giuridici.<br />

La difficoltà che la scienza giuridica ha incontrato nello<br />

sforzo di inquadrarlo secondo le categorie consuete del diritto<br />

<strong>internazionale</strong> e del diritto pubblico, ruotanti intorno alla forma<br />

politica moderna <strong>per</strong> eccellenza: lo Stato, costituisce forse <strong>il</strong><br />

connotato più significativo della sfida che <strong>il</strong> processo di costruzione<br />

dell’Europa ha voluto dire. Lo scuotimento che <strong>per</strong> la cultura<br />

gius-politica ha causato <strong>il</strong> consolidamento dell’ordinamento<br />

comunitario può trarsi dalle parole della stessa Corte di giustizia<br />

delle Comunità Europee: “La Comunità Economica Europea<br />

costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo<br />

del diritto <strong>internazionale</strong> a favore del quale gli Stati membri<br />

hanno rinunziato, se pure in settori limitati, ai loro poteri sovrani<br />

ed al quale sono soggetti non soltanto gli Stati membri, ma pure<br />

i loro cittadini” 14 e ancora limpidamente dall’osservazione di un<br />

esponente della scienza gius-internazionalistica “L’Unione europea<br />

è una realtà abbastanza misteriosa se analizzata da un punto<br />

di vista strettamente giuridico. Infatti se sicuramente<br />

l’espressione Unione europea indica i tre p<strong>il</strong>astri cui abbiamo<br />

fatto riferimento, non è nemmeno detto che, a voler essere precisi,<br />

essa possa definirsi come un ente <strong>internazionale</strong>, ossia una<br />

realtà istituzionale distinta dagli Stati che ne fanno parte” 15 . Così<br />

come nella analisi di un eminente pubblicista non solo riesce<br />

diffic<strong>il</strong>e definire <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o delle istituzioni europee (che non è<br />

quello di uno Stato) ma non hanno più un’identità precisa gli<br />

stessi Stati che hanno ceduto i compiti fondamentali nei quali la<br />

sovranità si sostanzia 16 .<br />

14 È un brano estrapolato dalla famosa e ‘costituente’ sentenza, Van<br />

Gend en Loos, del 5 Febbraio 1963. Su tale sentenza si può vedere le considerazioni<br />

svolte da A. CANTARO in Europa sovrana. La costituzione<br />

dell’Europa tra guerra e diritti, Dedalo, Bari 2003.<br />

15 R. SAPIENZA, Elementi di diritto <strong>internazionale</strong>, Giappichelli, Torino<br />

2002, p. 48. Qui <strong>il</strong> riferimento è rivolto all’Unione Europea ma basta <strong>per</strong><br />

definire <strong>il</strong> sentimento complessivo della cultura giuridica rispetto alla complessa<br />

architettura europea (alle varie Comunità).<br />

16 G. GUARINO, «La grande rivoluzione: L’Unione Europea e la rinuncia<br />

alla sovranità», Rivista di <strong>Diritto</strong> Pubblico e Scienze Politiche, VIII,<br />

n. 2, 1998, p. 193 ss.

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