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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

ritenere elusivo del disposto di legge l’art. 19 c. 1 del D.<br />

Lgs. 286/98) <strong>il</strong> decisum del giudice di pace di ritenere non<br />

addotti elementi specifici e <strong>per</strong>sonali in grado dì fondare <strong>il</strong><br />

diritto alla protezione <strong>per</strong>sonale pur in presenza del di‐<br />

niego di riconoscimento dello status di rifugiato. Con <strong>il</strong><br />

terzo motivo la ricorrente denunzia la avvenuta violazione<br />

dell’obbligo di completa pronunzia sul thema decidendi,<br />

<strong>per</strong>petrato con la anomala e parziale decisione di rigettare<br />

la opposizione alla espulsione e di sospenderne la efficacia<br />

con riguardo alla sola questione del diritto alle cure ex art.<br />

35 e. 3 del T.U. La censura coglie certamente nel segno là<br />

dove denunzia l’ultrapetizione della decisione del giudice<br />

del merito: questi, infatti, ha esaminato una domanda di<br />

annullamento (ex art. 19 cit.) di una espulsione, fondata,<br />

tra l’altro, sulla esistenza del preteso rischio di restituzione<br />

ad un paese nel quale le donne sono sottoposte a pratiche<br />

degradanti (come nella specie avvenuto con la infibula‐<br />

zione alla quale risulta essere stata la ricorrente a suo<br />

tempo sottoposta). Orbene, <strong>il</strong> Giudice di Pace ha (retta‐<br />

mente) negato ingresso alla domanda come formulata ma<br />

poi, d’ufficio, ha riconosciuto alla ricorrente la tutela di cui<br />

all’art. 35 e. 3 del T.U. (nella supposizione che la sofferta<br />

mut<strong>il</strong>azione avesse lasciato postumi bisognevoli di cure<br />

indifferib<strong>il</strong>i quanto essenziali), <strong>per</strong>venendo ad una so‐<br />

spensione frutto di lettura estensiva del divieto di espul‐<br />

sione <strong>per</strong> la testè descritta situazione (vd. Cass. nn. 1531<br />

del 2008, n. 20561 del 2006 e n.1690 del 2005). In questo<br />

quadro, non scorge <strong>il</strong> Collegio quale interesse abbia la ri‐<br />

corrente, alla quale rettamente è stata dal Giudice di Pace<br />

di Roma negata la richiesta tutela demolitoria della espul‐<br />

sione, a denunziare l’ultrapetizione commessa accordando<br />

una diversa ma effettiva tutela che, se pur temporanea‐<br />

mente, inibisce l’esercizio del potere espulsivo (tale inte‐<br />

resse semmai appartenendo al Prefetto, che non lo ha ne‐<br />

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