FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
ritenere elusivo del disposto di legge l’art. 19 c. 1 del D.<br />
Lgs. 286/98) <strong>il</strong> decisum del giudice di pace di ritenere non<br />
addotti elementi specifici e <strong>per</strong>sonali in grado dì fondare <strong>il</strong><br />
diritto alla protezione <strong>per</strong>sonale pur in presenza del di‐<br />
niego di riconoscimento dello status di rifugiato. Con <strong>il</strong><br />
terzo motivo la ricorrente denunzia la avvenuta violazione<br />
dell’obbligo di completa pronunzia sul thema decidendi,<br />
<strong>per</strong>petrato con la anomala e parziale decisione di rigettare<br />
la opposizione alla espulsione e di sospenderne la efficacia<br />
con riguardo alla sola questione del diritto alle cure ex art.<br />
35 e. 3 del T.U. La censura coglie certamente nel segno là<br />
dove denunzia l’ultrapetizione della decisione del giudice<br />
del merito: questi, infatti, ha esaminato una domanda di<br />
annullamento (ex art. 19 cit.) di una espulsione, fondata,<br />
tra l’altro, sulla esistenza del preteso rischio di restituzione<br />
ad un paese nel quale le donne sono sottoposte a pratiche<br />
degradanti (come nella specie avvenuto con la infibula‐<br />
zione alla quale risulta essere stata la ricorrente a suo<br />
tempo sottoposta). Orbene, <strong>il</strong> Giudice di Pace ha (retta‐<br />
mente) negato ingresso alla domanda come formulata ma<br />
poi, d’ufficio, ha riconosciuto alla ricorrente la tutela di cui<br />
all’art. 35 e. 3 del T.U. (nella supposizione che la sofferta<br />
mut<strong>il</strong>azione avesse lasciato postumi bisognevoli di cure<br />
indifferib<strong>il</strong>i quanto essenziali), <strong>per</strong>venendo ad una so‐<br />
spensione frutto di lettura estensiva del divieto di espul‐<br />
sione <strong>per</strong> la testè descritta situazione (vd. Cass. nn. 1531<br />
del 2008, n. 20561 del 2006 e n.1690 del 2005). In questo<br />
quadro, non scorge <strong>il</strong> Collegio quale interesse abbia la ri‐<br />
corrente, alla quale rettamente è stata dal Giudice di Pace<br />
di Roma negata la richiesta tutela demolitoria della espul‐<br />
sione, a denunziare l’ultrapetizione commessa accordando<br />
una diversa ma effettiva tutela che, se pur temporanea‐<br />
mente, inibisce l’esercizio del potere espulsivo (tale inte‐<br />
resse semmai appartenendo al Prefetto, che non lo ha ne‐<br />
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