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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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168<br />

<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

3.8 ‐ Vanno inoltre disattese le censure di cui ai nn. 3.5,<br />

3.13 e 3.14. La prima è assolutamente generica, giacchè<br />

non specifica lʹordinanza dibattimentale del primo giudice<br />

che si assume <strong>il</strong>logicamente richiamata dalla Corte fioren‐<br />

tina, rendendo così impossib<strong>il</strong>e <strong>il</strong> controllo di legittimità<br />

riservato a questo giudice.<br />

La seconda si risolve in una mera asserzione fattuale, pe‐<br />

raltro smentita dalle sentenze di merito, che, come tale,<br />

sfugge alla competenza cognitiva del giudice di legittimi‐<br />

tà: e cioè che <strong>il</strong> testo intitolato ʺIn guerra contro Zogʺ era<br />

un documento cartaceo rinvenuto in casa dellʹimputato,<br />

ma non era compreso nel materiale pubblicato nel sito<br />

web incriminato.<br />

La terza censura appare comunque infondata, giacchè <strong>il</strong><br />

giudice dʹappello ha complessivamente confermato <strong>il</strong> giu‐<br />

dizio di responsab<strong>il</strong>ità emesso dal giudice di prime cure a<br />

carico dellʹimputato sulla base di tutti i documenti esami‐<br />

nati nella prima sentenza.<br />

Da ultimo, è inammissib<strong>il</strong>e lʹultimo motivo di ricorso con<br />

cui si lamenta lʹomessa decisione sulla istanza di disseque‐<br />

stro presentata alla Corte fiorentina con istanza del<br />

30.4.2007 (n. 3.15). Non essendo specificati i motivi della<br />

istanza, nè risultando se la corte adita ha provveduto con<br />

ordinanza separata, la stessa istanza, se del caso, potrà es‐<br />

sere proposta al giudice della esecuzione ai sensi dellʹart.<br />

263 c.p.p., comma 6, o dellʹart. 676 c.p.p..<br />

Infine, va r<strong>il</strong>evato dʹufficio che <strong>il</strong> reato contestato non è<br />

ancora estinto <strong>per</strong> prescrizione, giacchè al <strong>per</strong>iodo prescri‐<br />

zionale di sette anni e sei mesi, decorrente dal 22.9.2000,<br />

va aggiunta la sospensione processuale complessiva di un<br />

anno e otto mesi, disposta dal 22.9.2005 al 21.5.2007 su ri‐<br />

chieste non istruttorie del difensore (Cass. Sez. Un. sent. n.<br />

1021 dellʹ11.1.2002, Cremonese, rv. 220509), sicchè la pre‐<br />

scrizione maturerà soltanto in data 22.11.2009.

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