FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
168<br />
<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
3.8 ‐ Vanno inoltre disattese le censure di cui ai nn. 3.5,<br />
3.13 e 3.14. La prima è assolutamente generica, giacchè<br />
non specifica lʹordinanza dibattimentale del primo giudice<br />
che si assume <strong>il</strong>logicamente richiamata dalla Corte fioren‐<br />
tina, rendendo così impossib<strong>il</strong>e <strong>il</strong> controllo di legittimità<br />
riservato a questo giudice.<br />
La seconda si risolve in una mera asserzione fattuale, pe‐<br />
raltro smentita dalle sentenze di merito, che, come tale,<br />
sfugge alla competenza cognitiva del giudice di legittimi‐<br />
tà: e cioè che <strong>il</strong> testo intitolato ʺIn guerra contro Zogʺ era<br />
un documento cartaceo rinvenuto in casa dellʹimputato,<br />
ma non era compreso nel materiale pubblicato nel sito<br />
web incriminato.<br />
La terza censura appare comunque infondata, giacchè <strong>il</strong><br />
giudice dʹappello ha complessivamente confermato <strong>il</strong> giu‐<br />
dizio di responsab<strong>il</strong>ità emesso dal giudice di prime cure a<br />
carico dellʹimputato sulla base di tutti i documenti esami‐<br />
nati nella prima sentenza.<br />
Da ultimo, è inammissib<strong>il</strong>e lʹultimo motivo di ricorso con<br />
cui si lamenta lʹomessa decisione sulla istanza di disseque‐<br />
stro presentata alla Corte fiorentina con istanza del<br />
30.4.2007 (n. 3.15). Non essendo specificati i motivi della<br />
istanza, nè risultando se la corte adita ha provveduto con<br />
ordinanza separata, la stessa istanza, se del caso, potrà es‐<br />
sere proposta al giudice della esecuzione ai sensi dellʹart.<br />
263 c.p.p., comma 6, o dellʹart. 676 c.p.p..<br />
Infine, va r<strong>il</strong>evato dʹufficio che <strong>il</strong> reato contestato non è<br />
ancora estinto <strong>per</strong> prescrizione, giacchè al <strong>per</strong>iodo prescri‐<br />
zionale di sette anni e sei mesi, decorrente dal 22.9.2000,<br />
va aggiunta la sospensione processuale complessiva di un<br />
anno e otto mesi, disposta dal 22.9.2005 al 21.5.2007 su ri‐<br />
chieste non istruttorie del difensore (Cass. Sez. Un. sent. n.<br />
1021 dellʹ11.1.2002, Cremonese, rv. 220509), sicchè la pre‐<br />
scrizione maturerà soltanto in data 22.11.2009.