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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

nistaʺ, che postula la su<strong>per</strong>iorità di una razza sullʹaltra, es‐<br />

sendo evidente dallo stesso tenore letterale della norma<br />

che è punita la propaganda di idee fondate non solo sulla<br />

su<strong>per</strong>iorità ma anche sul semplice odio razziale, senza<br />

considerare lʹipotesi della istigazione, che è genericamente<br />

punita quando è diretta a suscitare atti discriminatori <strong>per</strong><br />

ogni motivo di tipo razziale, etnico, nazionale o religioso.<br />

Peraltro, come emerge soprattutto dal testo intitolato<br />

ʺMovimento di resistenza popolare, lʹalternativa cristianaʺ,<br />

<strong>il</strong> rifiuto del meticciato e dei matrimoni interrazziali sot‐<br />

tintende chiaramente una convinzione di su<strong>per</strong>iorità etni‐<br />

co‐culturale della razza bianca ariana e della civ<strong>il</strong>tà cri‐<br />

stiana, e non solo una semplice critica al supremazionismo<br />

religioso ebraico.<br />

Sotto altro prof<strong>il</strong>o, <strong>per</strong> le ragioni già esposte al precedente<br />

n. 6, non può attribuirsi un decisivo r<strong>il</strong>ievo giuridico alla<br />

distinzione tra diffusione e propaganda, e tanto meno può<br />

distinguersi la seconda dalla prima solo <strong>per</strong>chè caratteriz‐<br />

zata da slogans e da semplificazioni concettuali. Come già<br />

osservato, la propaganda si qualifica piuttosto come diffu‐<br />

sione di messaggi volta a influenzare le idee e i compor‐<br />

tamenti dei destinatari. Come tale, spesso, essa può essere<br />

tanto più efficace quanto più si affida a strumenti psicolo‐<br />

gicamente e culturalmente raffinati. Infine, <strong>per</strong> escludere <strong>il</strong><br />

reato di cui si discute non ha r<strong>il</strong>ievo una concezione etica e<br />

inerme della ʺguerra santaʺ, atteso che la formulazione del<br />

più volte menzionato art. 3, lett. a) incrimina la propagan‐<br />

da di ideologie fondate sulla discriminazione e sullʹodio<br />

razziale anche se non tendenti allo scontro armato.<br />

Nello stesso ordine di idee, non può sostenersi che la mo‐<br />

tivazione religiosa della propaganda razzista escluda <strong>il</strong> re‐<br />

ato, giacchè nessuna norma speciale o generale prevede <strong>il</strong><br />

fine religioso come causa di giustificazione.<br />

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