FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
ganda e della istigazione (che è diversa dalla commissione<br />
diretta di atti di discriminazione razzista) configura un re‐<br />
ato di pura condotta, consistente nella propaganda razzi‐<br />
sta o nella istigazione a commettere atti di discriminazione<br />
razzista, che si <strong>per</strong>feziona indipendentemente dalla circo‐<br />
stanza che la propaganda o la istigazione siano raccolte<br />
dai destinatari (v. Cass. Sez. 1, n. 724 del 26.11.1997, Insa‐<br />
bato, rv. 209445, che qualifica come reato di pura condotta<br />
e di <strong>per</strong>icolo astratto quello previsto dalla cit. L. n. 654 del<br />
1975, art. 3, lett. b)). Si tratta inoltre di delitto con dolo ge‐<br />
nerico, integrato dalla mera coscienza e volontà di propa‐<br />
gandare idee razziste o di istigare alla discriminazione<br />
razzista, giacchè la norma non richiede nellʹagente uno<br />
scopo eccedente rispetto allʹelemento materiale del reato<br />
(propaganda o istigazione di tipo razzista). Diverso è in‐<br />
vece <strong>il</strong> caso della commissione diretta di atti di discrimi‐<br />
nazione <strong>per</strong> motivi razzisti, dove lo scopo che muove lʹa‐<br />
gente (motivo razzista) va al di là della condotta oggettiva<br />
(atti di discriminazione). Altrettanto diverso è <strong>il</strong> caso di<br />
commissione di atti di violenza <strong>per</strong> motivi razzisti di cui al<br />
citato art. 3, lett. b), <strong>per</strong> <strong>il</strong> quale Cass. Sez. 3, n. 7421 del<br />
10.1.2002 Orrù, rv. 221689, parla correttamente di reato a<br />
dolo specifico. In altri termini, in questi ultimi casi <strong>il</strong> moti‐<br />
vo razziale eccede la condotta discriminatoria o violenta;<br />
mentre nel caso della propaganda o della istigazione <strong>il</strong><br />
motivo razziale è incluso nelle idee propagandate o negli<br />
atti discriminatori ʺistigatiʺ. Tanto chiarito, entrambi i<br />
giudici di merito hanno adeguatamente accertato <strong>il</strong> carat‐<br />
tere razzista dei documenti contestati allʹimputato. Questo<br />
carattere emerge in maniera inequivocab<strong>il</strong>e dai documenti<br />
riprodotti nella prima sentenza, e riassunti più sopra in<br />
narrativa (sub n. 1).<br />
Nè può sostenersi ‐ come pretende <strong>il</strong> ricorrente ‐ che la<br />
norma penale incrimina soltanto <strong>il</strong> razzismo ʺsupremazio‐