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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

stanza nella propaganda delle stesse; considerato anche<br />

che nellʹimputazione è specificato <strong>il</strong> nome del sito incrimi‐<br />

nato ((OMISSIS): guerra santa contro Zog ‐ Governo sioni‐<br />

sta di occupazione), che indica inequivocab<strong>il</strong>mente un in‐<br />

tento di fare proseliti <strong>per</strong>la guerra santa contro <strong>il</strong> dominio<br />

degli ebrei sul mondoʺ. Per lʹeffetto, la corte di merito si è<br />

limitata a ridurre la pena da un anno a quattro mesi di re‐<br />

clusione, con i doppi benefici di legge.<br />

7 ‐ Così risolte le questioni preliminari, vanno respinte tut‐<br />

te le censure di merito formulate dal ricorrente <strong>per</strong> conte‐<br />

stare in un modo o nellʹaltro la sussistenza del reato conte‐<br />

stato (nn. 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12 e 3.14).<br />

A questo riguardo <strong>il</strong> ricorrente deduce in sostanza vizi di<br />

motivazione. Ma sotto questo prof<strong>il</strong>o <strong>il</strong> giudizio di respon‐<br />

sab<strong>il</strong>ità pronunciato dai giudici di merito è sorretto da una<br />

motivazione sufficiente e logica, che resiste alle censure<br />

del ricorrente.<br />

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, <strong>il</strong> sin‐<br />

dacato di legittimità sul discorso giustificativo della deci‐<br />

sione ha un orizzonte circoscritto, essendo limitato a veri‐<br />

ficare che i giudici di merito abbiano supportato la deci‐<br />

sione con un logico apparato argomentativo, che abbia af‐<br />

frontato esplicitamente o implicitamente i punti r<strong>il</strong>evanti<br />

del thema decidendum, e non potendo estendersi al compito<br />

di sostituire la logica e adeguata valutazione dei giudici di<br />

merito con altre autonome valutazioni o di raffrontarla<br />

con altri modelli logici o valutativi, magari altrettanto giu‐<br />

stificab<strong>il</strong>i (v. ex multis Sez. Un. n. 12 del 23.6.2000, Jakani,<br />

rv. 216260; Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, rv.<br />

207944; Sez. Un. n. 16 del 22.10.1996, Di Francesco, rv.<br />

205621). In particolare, va osservato che la norma incrimi‐<br />

natrice di cui alla ripetuta L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3,<br />

comma 1, lett. a) limitatamente alle ipotesi della propa‐<br />

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