16.06.2013 Views

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

164<br />

<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

idee tendente a incitare al mutamento delle idee e dei<br />

comportamenti del pubblico (indubbiamente lʹincitamento<br />

punito non è solo quello diretto a <strong>per</strong>sone determinate ma<br />

anche quello indirizzato a una serie indeterminata di <strong>per</strong>‐<br />

sone). Insomma, la propaganda prevista nella norma del<br />

2006 non era diversa dalla diffusione più incitamento già<br />

previsti dalla norma del 1993.<br />

Comunque, anche la cd. specialità <strong>per</strong> specificazione ‐ con‐<br />

trariamente a una opinione corrente nella soggetta materia<br />

‐ non comporta una abolitio criminis ai sensi dellʹart. 2 c.p.,<br />

comma 2, ma configura soltanto una mera modificazione<br />

della norma preesistente ai sensi del comma 4 del cit. art..<br />

Infatti, la specificazione sopravvenuta si limita a circoscri‐<br />

vere la r<strong>il</strong>evanza penale a quelle condotte contemplate nel‐<br />

la specificazione medesima che tuttavia erano già incrimi‐<br />

nate nella previsione generale della norma precedente:<br />

nel caso di specie ‐ secondo la ipotesi subordinata qui con‐<br />

siderata ‐ circoscriverebbe la punib<strong>il</strong>ità alla propaganda,<br />

che era già compresa nella incriminazione della diffusione.<br />

Sul punto, quindi, si deve concludere che la successione di<br />

leggi penali dal D.L. 26 apr<strong>il</strong>e 1993, n. 122, art. 1, converti‐<br />

to con L. 25 giugno 1993, n. 205, alla L. 24 febbraio 2006, n.<br />

85, art. 13, laddove hanno riformulato la L. 13 ottobre<br />

1975, n. 654, art. 3, comma 1, lett. a), non abolisce <strong>il</strong> reato<br />

previsto dalla prima norma, ma configura una semplice<br />

modificazione del trattamento sanzionato rio, sostituendo<br />

la pena della reclusione sino a tre anni, comminata dalla<br />

prima norma, con la pena alternativa della reclusione fino<br />

a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000,00 Euro,<br />

comminata dalla seconda norma.<br />

Del tutto correttamente, <strong>per</strong>tanto, la Corte di merito ha os‐<br />

servato che nel caso di specie i termini ʺdiffondeʺ e ʺpro‐<br />

pagandaʺ debbano ritenersi sostanzialmente equivalenti,<br />

posto che la diffusione di idee nella rete si risolve in so‐

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!