FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
idee tendente a incitare al mutamento delle idee e dei<br />
comportamenti del pubblico (indubbiamente lʹincitamento<br />
punito non è solo quello diretto a <strong>per</strong>sone determinate ma<br />
anche quello indirizzato a una serie indeterminata di <strong>per</strong>‐<br />
sone). Insomma, la propaganda prevista nella norma del<br />
2006 non era diversa dalla diffusione più incitamento già<br />
previsti dalla norma del 1993.<br />
Comunque, anche la cd. specialità <strong>per</strong> specificazione ‐ con‐<br />
trariamente a una opinione corrente nella soggetta materia<br />
‐ non comporta una abolitio criminis ai sensi dellʹart. 2 c.p.,<br />
comma 2, ma configura soltanto una mera modificazione<br />
della norma preesistente ai sensi del comma 4 del cit. art..<br />
Infatti, la specificazione sopravvenuta si limita a circoscri‐<br />
vere la r<strong>il</strong>evanza penale a quelle condotte contemplate nel‐<br />
la specificazione medesima che tuttavia erano già incrimi‐<br />
nate nella previsione generale della norma precedente:<br />
nel caso di specie ‐ secondo la ipotesi subordinata qui con‐<br />
siderata ‐ circoscriverebbe la punib<strong>il</strong>ità alla propaganda,<br />
che era già compresa nella incriminazione della diffusione.<br />
Sul punto, quindi, si deve concludere che la successione di<br />
leggi penali dal D.L. 26 apr<strong>il</strong>e 1993, n. 122, art. 1, converti‐<br />
to con L. 25 giugno 1993, n. 205, alla L. 24 febbraio 2006, n.<br />
85, art. 13, laddove hanno riformulato la L. 13 ottobre<br />
1975, n. 654, art. 3, comma 1, lett. a), non abolisce <strong>il</strong> reato<br />
previsto dalla prima norma, ma configura una semplice<br />
modificazione del trattamento sanzionato rio, sostituendo<br />
la pena della reclusione sino a tre anni, comminata dalla<br />
prima norma, con la pena alternativa della reclusione fino<br />
a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000,00 Euro,<br />
comminata dalla seconda norma.<br />
Del tutto correttamente, <strong>per</strong>tanto, la Corte di merito ha os‐<br />
servato che nel caso di specie i termini ʺdiffondeʺ e ʺpro‐<br />
pagandaʺ debbano ritenersi sostanzialmente equivalenti,<br />
posto che la diffusione di idee nella rete si risolve in so‐