16.06.2013 Views

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

nali di cui si discute. In sostanza, la sostituzione del verbo<br />

ʺincitareʺ col verbo ʺistigareʺ non è altro che una precisa‐<br />

zione linguistica che non modifica <strong>per</strong> nulla la portata in‐<br />

criminatrice della norma.<br />

Più complesso è <strong>il</strong> problema della sostituzione della diffu‐<br />

sione con la propaganda. Al di là della soggettiva inten‐<br />

zione del legislatore, secondo <strong>il</strong> comune significato delle<br />

parole, ʺdiffondereʺ indica la condotta di chi divulga, fa<br />

conoscere al pubblico; mentre ʺpropagandareʺ indica lʹat‐<br />

tività di chi diffonde con la propaganda, cioè attraverso<br />

unʹo<strong>per</strong>a diretta a influenzare lʹopinione pubblica ovvero‐<br />

sia a modificare le idee e i comportamenti dei destinatari.<br />

Sembrerebbe quindi che la norma introdotta nel 2006 si<br />

qualifichi come speciale rispetto alla norma del 1993, a‐<br />

vendo specificato la condotta di diffusione attraverso la<br />

particolare modalità della propaganda (cd. specialità <strong>per</strong><br />

specificazione). Tuttavia, se si esamina attentamente la i‐<br />

potesi di cui allʹart. 3 Cost., lett. a), non è <strong>il</strong>logico conclu‐<br />

dere che la nuova formulazione introdotta dal legislatore<br />

del 2006 non ha circoscritto la fattispecie penale prevista<br />

dal legislatore del 1993. Infatti, in entrambe le formulazio‐<br />

ni, accanto alla condotta di diffusione o propaganda delle<br />

idee fondate sulla su<strong>per</strong>iorità o sullʹodio razziale, è sem‐<br />

pre incriminata con la stessa pena anche la condotta di in‐<br />

citamento o istigazione a commettere atti di discrimina‐<br />

zione razziale.<br />

Considerata la sostanziale equivalenza tra discriminazione<br />

razziale e ideologia fondata su su<strong>per</strong>iorità o sullʹodio raz‐<br />

ziale, la conseguenza è che la propaganda della ideologia<br />

razziale incriminata dalla norma del 2006 era già prevista<br />

nella norma del 1993, laddove questa puniva non solo la<br />

diffusione di ideologie razziali ma anche lʹincitamento alla<br />

discriminazione razziale, posto che, <strong>per</strong> quanto sopra os‐<br />

servato, la propaganda altro non è che una diffusione di<br />

163

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!