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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsia‐<br />

si modo, istiga a commettere violenza o atti di provoca‐<br />

zione alla violenza <strong>per</strong> motivi razziali, etnici, nazionali o<br />

religiosi.<br />

Come si vede, <strong>il</strong> legislatore del 1993 e del 2006, a differen‐<br />

za del legislatore del 1975, ha distinto, <strong>per</strong> quanto riguar‐<br />

da <strong>il</strong> trattamento sanzionatorio, tra lʹipotesi della diffusio‐<br />

ne di idee razziste e quella dellʹincitamento a condotte<br />

razziste; mentre nellʹambito dellʹincitamento ha distinto<br />

tra quello diretto ad atti di discriminazione e quello diret‐<br />

to ad atti di violenza, opportunamente considerando <strong>il</strong> di‐<br />

verso grado di offensività, rispetto al bene tutelato della<br />

pari dignità dei gruppi etnici, tra la mera diffusione e lʹin‐<br />

citamento e tra gli atti di semplice discriminazione e gli at‐<br />

ti di violenza. Mentre <strong>il</strong> legislatore del 2006, rispetto a<br />

quello del 1993, oltre ad attenuare la pena <strong>per</strong> la ipotesi<br />

sub a), nel definire la condotta penale ha sostituito la dif‐<br />

fusione con la propaganda e lʹincitamento con lʹistigazio‐<br />

ne.<br />

Nel caso di specie, è quindi necessario stab<strong>il</strong>ire se vi è con‐<br />

tinuità normativa tra le ipotesi penali del 1993 e quelle del<br />

2006.<br />

Nessun dubbio può sussistere tra la ipotesi di incitamento<br />

e quella di istigazione a commettere atti di discriminazio‐<br />

ne <strong>per</strong> motivi razziali (che è <strong>il</strong> problema r<strong>il</strong>evante nel pre‐<br />

sente processo; ma la stessa soluzione vale <strong>per</strong> <strong>il</strong> rapporto<br />

tra incitamento e istigazione a commettere atti di violenza<br />

<strong>per</strong> motivi razziali). Infatti, secondo <strong>il</strong> comune significato<br />

delle parole, istigazione altro non è che lʹincitamento a<br />

commettere atti riprovevoli, sicchè anche lʹincitamento a<br />

commettere atti di discriminazione <strong>per</strong> motivi razziali,<br />

ado<strong>per</strong>ato dal legislatore del 1993, equivaleva alla istiga‐<br />

zione, considerato che la discriminazione razziale conti‐<br />

nua a essere riprovevole nella successione delle leggi pe‐

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