16.06.2013 Views

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

6 ‐ A questo punto va affrontato dʹufficio <strong>il</strong> problema della<br />

successione nel tempo delle norme incriminatrici, indiret‐<br />

tamente sollevato dal ricorrente nei motivi nn. 3.6 e 3.8<br />

laddove valorizza la distinzione tra <strong>il</strong> concetto di diffusio‐<br />

ne e quello di propaganda antirazzista.<br />

Come già accennato, <strong>il</strong> legislatore è intervenuto <strong>per</strong> la<br />

prima volta nella soggetta materia con la L. 13 ottobre<br />

1975, n. 654, <strong>il</strong> cui art. 3 ‐ <strong>per</strong> quanto interessa in questa<br />

sede ‐ punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi‐<br />

unque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla supe‐<br />

riorità o sullʹodio razziale, e chiunque incita in qualsiasi<br />

modo alla discriminazione, o incita a commettere atti di<br />

violenza o di provocazione nei confronti di <strong>per</strong>sone <strong>per</strong>chè<br />

appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale.<br />

Successivamente lʹart. 3 è stato modificato dallʹarti del D.L.<br />

26 apr<strong>il</strong>e 1993, n. 122, convertito con L. 25 giugno 1993, n.<br />

205, <strong>il</strong> quale ha punito: a) con la reclusione sino a tre anni<br />

chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla su<strong>per</strong>io‐<br />

rità o sullʹodio razziale o etnico, ovvero incita a commette‐<br />

re atti di discriminazione <strong>per</strong> motivi razziali, etnici, nazio‐<br />

nali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro<br />

anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere violenza o<br />

atti di provocazione alla violenza <strong>per</strong> motivi razziali, etni‐<br />

ci o religiosi.<br />

Era questa la norma incriminatrice che vigeva alla data del<br />

22.9.2000, in cui venne accertato e commesso <strong>il</strong> fatto conte‐<br />

stato allʹimputato.<br />

In seguito, <strong>il</strong> legislatore è ulteriormente intervenuto con la<br />

L. 24 febbraio 2006, n. 85, art. 13, che ha modificato la<br />

norma in oggetto, punendo: a) con la reclusione fino ad un<br />

anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000,00 Euro chi<br />

propaganda idee fondate sulla su<strong>per</strong>iorità o sullʹodio raz‐<br />

ziale o etnico, ovvero istiga a commettere atti di discrimi‐<br />

nazione <strong>per</strong> motivi razziali etnici, nazionali o religiosi; b)<br />

161

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!