16.06.2013 Views

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

160<br />

<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

di idee basate sulla su<strong>per</strong>iorità o sullʹodio razziale ovvero<br />

nellʹincitamento alla discriminazione razziale.<br />

Va quindi respinto anche <strong>il</strong> motivo n. 3.10 del ricorso. A<br />

questo riguardo non vale a giustificare <strong>il</strong> documento in‐<br />

criminato sulla nefasta prassi dellʹomicidio rituale <strong>il</strong> con‐<br />

fronto con <strong>il</strong> noto libro dello studioso T.A., che la magi‐<br />

stratura bolognese ha ritenuto non punib<strong>il</strong>e proprio <strong>per</strong>‐<br />

chè espressione della libertà di ricerca storica. Infatti, un<br />

testo può esulare dal reato di cui alla citata L. n. 654 del<br />

1975, art. 3 se e in quanto si mantiene nei limiti della inda‐<br />

gine storico‐culturale; mentre un altro testo può integrare<br />

<strong>il</strong> reato <strong>per</strong>ché travalica nellʹincitamento alla discrimina‐<br />

zione e allʹodio razziale.<br />

Già in altra occasione questa Corte ha avuto modo di di‐<br />

chiarare manifestamente infondata la questione di legitti‐<br />

mità costituzionale, <strong>per</strong> contrasto con lʹart. 21 Cost., della<br />

L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, comma 3, come novellato<br />

dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, laddove vieta la partecipa‐<br />

zione, la promozione e la direzione di organizzazioni a‐<br />

venti come scopo lʹincitamento alla discriminazione e alla<br />

violenza di tipo razziale, osservando che lʹincitamento ha<br />

un contenuto fattivo di istigazione a una condotta (la di‐<br />

scriminazione e la violenza razzista) che realizza un quid<br />

pluris rispetta alla mera manifestazione di opinioni <strong>per</strong>so‐<br />

nali (Sez. 5, n. 31655 del 24.1.2001, Ganglio, rv. 220022). Il<br />

principio vale non solo <strong>per</strong> le organizzazioni razziste, ma<br />

anche <strong>per</strong> la diffusione di idee e <strong>per</strong> le indagini storiche<br />

con intenzionalità razziste, appunto <strong>per</strong>chè la libertà di<br />

manifestazione del pensiero e quella di ricerca storica ces‐<br />

sano quando travalicano in istigazione alla discriminazio‐<br />

ne e alla violenza di tipo razzista, che sono cosa diversa<br />

dal pensiero e dalla ricerca storica.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!