FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
obblighi internazionali. In questo quadro, vincola <strong>il</strong> legi‐<br />
slatore nazionale la Convenzione <strong>internazionale</strong> sulla eli‐<br />
minazione di tutte le forme di discriminazione razziale,<br />
a<strong>per</strong>ta alla firma a New York <strong>il</strong> 7.3.1966, in forza della<br />
quale tutti gli Stati contraenti devono ‐ tra lʹaltro ‐ con‐<br />
dannare ogni propaganda e ogni organizzazione che si i‐<br />
spiri a teorie basate sulla su<strong>per</strong>iorità di una razza o di una<br />
etnia, o che giustifichino o incoraggino ogni forma di odio<br />
e di discriminazione razziale, e devono dichiarare punib<strong>il</strong>i<br />
dalla legge ogni diffusione e ogni organizzazione basate<br />
su siffatte teorie, tenendo conto, a tale scopo, dei principi<br />
formulati nella Dichiarazione universale dei diritti<br />
dellʹuomo (art. 4 della Convenzione).<br />
Proprio in esecuzione di tale vincolo <strong>internazionale</strong>, con‐<br />
sacrato dallʹart. 117 Cost., <strong>il</strong> legislatore italiano, con la L. 13<br />
ottobre 1975, n. 654, ha ratificato la predetta convenzione<br />
<strong>internazionale</strong> e ha punito come delitto la diffusione di i‐<br />
dee fondate sulla su<strong>per</strong>iorità o sullʹodio razziale, nonchè<br />
lʹincitamento a commettere atti di discriminazione o di<br />
provocazione alla violenza nei confronti di <strong>per</strong>sone <strong>per</strong>chè<br />
appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale<br />
(art. 3, comma 1, lett. a) e b, poi modificato dal D.L. 26 a‐<br />
pr<strong>il</strong>e 1993, n. 122, convertito con L. 25 giugno 1993, n. 205,<br />
nonchè dalla L. 24 febbraio 2006, n. 85, art. 13).<br />
Per le stesse ragioni i documenti incriminati non possono<br />
essere giustificati sulla base delle libertà di ricerca storica e<br />
culturale e del relativo insegnamento proclamate dallʹart.<br />
33 Cost., comma 1, giacchè anche queste libertà sono limi‐<br />
tate dallʹobbligo costituzionale di rispettare la eguaglianza<br />
e la pari dignità delle razze e delle etnie, coma sopra indi‐<br />
viduato.<br />
Più in particolare, la libertà di ricerca e di insegnamento<br />
storico‐ culturale cessa quando travalica nella diffusione<br />
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