16.06.2013 Views

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

obblighi internazionali. In questo quadro, vincola <strong>il</strong> legi‐<br />

slatore nazionale la Convenzione <strong>internazionale</strong> sulla eli‐<br />

minazione di tutte le forme di discriminazione razziale,<br />

a<strong>per</strong>ta alla firma a New York <strong>il</strong> 7.3.1966, in forza della<br />

quale tutti gli Stati contraenti devono ‐ tra lʹaltro ‐ con‐<br />

dannare ogni propaganda e ogni organizzazione che si i‐<br />

spiri a teorie basate sulla su<strong>per</strong>iorità di una razza o di una<br />

etnia, o che giustifichino o incoraggino ogni forma di odio<br />

e di discriminazione razziale, e devono dichiarare punib<strong>il</strong>i<br />

dalla legge ogni diffusione e ogni organizzazione basate<br />

su siffatte teorie, tenendo conto, a tale scopo, dei principi<br />

formulati nella Dichiarazione universale dei diritti<br />

dellʹuomo (art. 4 della Convenzione).<br />

Proprio in esecuzione di tale vincolo <strong>internazionale</strong>, con‐<br />

sacrato dallʹart. 117 Cost., <strong>il</strong> legislatore italiano, con la L. 13<br />

ottobre 1975, n. 654, ha ratificato la predetta convenzione<br />

<strong>internazionale</strong> e ha punito come delitto la diffusione di i‐<br />

dee fondate sulla su<strong>per</strong>iorità o sullʹodio razziale, nonchè<br />

lʹincitamento a commettere atti di discriminazione o di<br />

provocazione alla violenza nei confronti di <strong>per</strong>sone <strong>per</strong>chè<br />

appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale<br />

(art. 3, comma 1, lett. a) e b, poi modificato dal D.L. 26 a‐<br />

pr<strong>il</strong>e 1993, n. 122, convertito con L. 25 giugno 1993, n. 205,<br />

nonchè dalla L. 24 febbraio 2006, n. 85, art. 13).<br />

Per le stesse ragioni i documenti incriminati non possono<br />

essere giustificati sulla base delle libertà di ricerca storica e<br />

culturale e del relativo insegnamento proclamate dallʹart.<br />

33 Cost., comma 1, giacchè anche queste libertà sono limi‐<br />

tate dallʹobbligo costituzionale di rispettare la eguaglianza<br />

e la pari dignità delle razze e delle etnie, coma sopra indi‐<br />

viduato.<br />

Più in particolare, la libertà di ricerca e di insegnamento<br />

storico‐ culturale cessa quando travalica nella diffusione<br />

159

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!