FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
le dʹufficio; così come, al contrario, se la questione è irr<strong>il</strong>e‐<br />
vante, <strong>il</strong> giudice non dovrà trasmetterla alla Corte costitu‐<br />
zionale anche se chi lʹha sollevata aveva uno specifico in‐<br />
teresse al riguardo.<br />
5.2 ‐ In ordine alla eccezione dʹincostituzionalità della<br />
norma incriminatrice, del tutto legittimamente la sentenza<br />
impugnata lʹha respinta rinviando <strong>per</strong> relationem alla mo‐<br />
tivazione dellʹordinanza con cui <strong>il</strong> primo giudice aveva di‐<br />
satteso la stessa eccezione, dal momento che era stata ri‐<br />
proposta in appello negli stessi termini in cui era stata sol‐<br />
levata in primo grado, senza alcuna specifica confutazione<br />
degli argomenti addotti <strong>per</strong> ritenerla manifestamente in‐<br />
fondata.<br />
Nè ‐ a differenza di quanto sostiene <strong>il</strong> ricorrente ‐ al ri‐<br />
guardo assume alcun r<strong>il</strong>ievo la circostanza che la motiva‐<br />
zione del primo giudice era contenuta in una ordinanza<br />
dibattimentale e non nella sentenza conclusiva.<br />
Quanto al merito della questione, sostanzialmente ripro‐<br />
posta nel motivo di ricorso n. 3.4, giova ribadire che essa è<br />
manifestamente infondata, giacchè <strong>il</strong> principio costituzio‐<br />
nale della libertà di manifestazione del pensiero, di cui al‐<br />
lʹart. 21 Cost., non ha valore assoluto, ma deve essere co‐<br />
ordinato con altri valori costituzionali di pari rango. In<br />
particolare, <strong>il</strong> diritto di manifestare liberamente <strong>il</strong> proprio<br />
pensiero incontra <strong>il</strong> limite derivante dallʹart. 3 Cost. che<br />
consacra solennemente la pari dignità e la eguaglianza di<br />
tutte le <strong>per</strong>sone senza discriminazioni di razza, e in tal<br />
modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni<br />
anche penalmente, nel rispetto dei principi di tipicità e di<br />
offensività, la diffusione e la propaganda di teorie antiraz‐<br />
ziste, basate sulla su<strong>per</strong>iorità di una razza e giustificatrici<br />
dellʹodio e della discriminazione razziale.<br />
Di più, secondo lʹart. 117 Cost., comma 1, la potestà legi‐<br />
slativa ordinaria deve essere esercitata nel rispetto degli