FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei<br />
processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Cor‐<br />
te di cassazioneʺ. In particolare, <strong>il</strong> difensore sospettava di<br />
incostituzionalità la esclusione dellʹapplicazione della<br />
nuova disciplina <strong>per</strong> i processi che (come quello di specie)<br />
erano pendenti in appello al momento dellʹentrata in vigo‐<br />
re della menzionata L. n. 251 del 2005. Tanto premesso,<br />
appare evidente come la sollevata questione di costituzio‐<br />
nalità fosse irr<strong>il</strong>evante, atteso che mancava <strong>il</strong> presupposto<br />
<strong>per</strong> lʹapplicazione della norma denunciata, dal momento<br />
che, nel caso di specie, la nuova disciplina prescrizionale<br />
non era più favorevole, ma era <strong>per</strong>fettamente corrispon‐<br />
dente alla disciplina previgente, sicchè non si dava la pos‐<br />
sib<strong>il</strong>ità di applicare la norma transitoria nè <strong>per</strong> i procedi‐<br />
menti pendenti in primo grado, nè <strong>per</strong> quelli pendenti in<br />
appello.<br />
Del tutto correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha<br />
dichiarato irr<strong>il</strong>evante la questione di costituzionalità. La<br />
censura del ricorrente sul punto si basa sullʹargomento che<br />
non spetta al giudice, ma al difensore, valutare se sussiste<br />
lʹinteresse alla proposizione della eccezione. Ma in tal mo‐<br />
do confonde due concetti eterogenei: la r<strong>il</strong>evanza della<br />
questione di costituzionalità, infatti, è precondizione og‐<br />
gettiva della eccezione, e consiste nella necessità di appli‐<br />
care la norma sospettata <strong>per</strong> la decisione della regiudican‐<br />
da, sicchè <strong>il</strong> giudizio principale non può essere definito<br />
indipendentemente dalla risoluzione della questione;<br />
mentre lʹinteresse è requisito soggettivo di legittimazione<br />
<strong>per</strong> proporre un mezzo di impugnazione o un motivo di<br />
censura. Eʹ chiaro che se sussiste la oggettiva r<strong>il</strong>evanza<br />
della questione, e se questa non è manifestamente infon‐<br />
data nel merito, <strong>il</strong> giudice dovrà trasmetterla alla Corte co‐<br />
stituzionale, anche se chi lʹha sollevata non aveva specifico<br />
interesse ‐ considerato che la questione è sempre sollevabi‐<br />
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