FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
5.1 ‐ In ordine alla questione di legittimità costituzionale<br />
della norma transitoria di cui alla L. 5 dicembre 2005, n.<br />
251, art. 10, nel testo risultante dopo la sentenza 392/2006<br />
della Corte costituzionale, occorre osservare quanto segue.<br />
Per i reati, come quello di specie, puniti con la reclusione<br />
inferiore a cinque anni o con la multa, lʹart. 157 c.p. stab<strong>il</strong>i‐<br />
va la prescrizione in cinque anni, che a norma dellʹart. 160<br />
c.p. erano prolungati al massimo sino alla metà (e quindi<br />
sino a sette anni e sei mesi) ove fossero intervenuti atti in‐<br />
terruttivi.<br />
Con la novella n. 251/2005, invece, la prescrizione estingue<br />
<strong>il</strong> reato quando è decorso <strong>il</strong> tempo corrispondente al mas‐<br />
simo della pena edittale – calcolato senza tener conto delle<br />
circostanze attenuanti e delle circostanze aggravanti (che<br />
non siano quelle cd. autonome e quelle ad effetto speciale)<br />
– e comunque un tempo non inferiore a sei anni, che, in<br />
caso di atti interruttivi, può essere prolungato sino a un<br />
quarto, a meno che non si tratti di recidivi, delinquenti a‐<br />
bituali o delinquenti professionali (nuovo testo dellʹart.<br />
157 e dellʹart. 160, in relazione allʹart. 161).<br />
Ciò significa che <strong>per</strong> casi come quelli di specie, in cui <strong>il</strong> re‐<br />
ato è punito con la pena massima di un anno e sei mesi di<br />
reclusione, e <strong>il</strong> corso della prescrizione era stato interrotto<br />
dal decreto di citazione a giudizio e dalla sentenza di con‐<br />
danna di primo grado, <strong>il</strong> <strong>per</strong>iodo massimo di prescrizione<br />
maturava in sette anni e sei mesi (sei anni più un quarto) e<br />
quindi nello stesso <strong>per</strong>iodo previsto dalla disciplina pre‐<br />
vigente.<br />
Il difensore aveva sollevato questione di <strong>il</strong>legittimità costi‐<br />
tuzionale del testo della citata L. n. 251 del 2005, art. 10,<br />
come risultante dopo lʹintervento demolitorio del Giudice<br />
delle leggi, laddove dispone che ʺse <strong>per</strong> effetto delle nuove<br />
disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi,<br />
le stesse si pplicano ai procedimenti pendenti alla data di