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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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156<br />

<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

5.1 ‐ In ordine alla questione di legittimità costituzionale<br />

della norma transitoria di cui alla L. 5 dicembre 2005, n.<br />

251, art. 10, nel testo risultante dopo la sentenza 392/2006<br />

della Corte costituzionale, occorre osservare quanto segue.<br />

Per i reati, come quello di specie, puniti con la reclusione<br />

inferiore a cinque anni o con la multa, lʹart. 157 c.p. stab<strong>il</strong>i‐<br />

va la prescrizione in cinque anni, che a norma dellʹart. 160<br />

c.p. erano prolungati al massimo sino alla metà (e quindi<br />

sino a sette anni e sei mesi) ove fossero intervenuti atti in‐<br />

terruttivi.<br />

Con la novella n. 251/2005, invece, la prescrizione estingue<br />

<strong>il</strong> reato quando è decorso <strong>il</strong> tempo corrispondente al mas‐<br />

simo della pena edittale – calcolato senza tener conto delle<br />

circostanze attenuanti e delle circostanze aggravanti (che<br />

non siano quelle cd. autonome e quelle ad effetto speciale)<br />

– e comunque un tempo non inferiore a sei anni, che, in<br />

caso di atti interruttivi, può essere prolungato sino a un<br />

quarto, a meno che non si tratti di recidivi, delinquenti a‐<br />

bituali o delinquenti professionali (nuovo testo dellʹart.<br />

157 e dellʹart. 160, in relazione allʹart. 161).<br />

Ciò significa che <strong>per</strong> casi come quelli di specie, in cui <strong>il</strong> re‐<br />

ato è punito con la pena massima di un anno e sei mesi di<br />

reclusione, e <strong>il</strong> corso della prescrizione era stato interrotto<br />

dal decreto di citazione a giudizio e dalla sentenza di con‐<br />

danna di primo grado, <strong>il</strong> <strong>per</strong>iodo massimo di prescrizione<br />

maturava in sette anni e sei mesi (sei anni più un quarto) e<br />

quindi nello stesso <strong>per</strong>iodo previsto dalla disciplina pre‐<br />

vigente.<br />

Il difensore aveva sollevato questione di <strong>il</strong>legittimità costi‐<br />

tuzionale del testo della citata L. n. 251 del 2005, art. 10,<br />

come risultante dopo lʹintervento demolitorio del Giudice<br />

delle leggi, laddove dispone che ʺse <strong>per</strong> effetto delle nuove<br />

disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi,<br />

le stesse si pplicano ai procedimenti pendenti alla data di

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