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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

Per conseguenza doveva soltanto ridursi la pena irrogata,<br />

in considerazione del trattamento sanzionatorio più favo‐<br />

revole;<br />

2.8 ‐ come richiesto dal difensore, anche in considerazione<br />

del comportamento assolutamente corretto tenuto dal M.<br />

durante <strong>il</strong> dibattimento di appello, potevano essere rico‐<br />

nosciute le attenuanti generiche, poteva essere concesso <strong>il</strong><br />

beneficio della non menzione e poteva essere esclusa la di‐<br />

sposta subordinazione al beneficio della sospensione con‐<br />

dizionale.<br />

3 ‐ Il difensore dellʹimputato ha proposto ricorso <strong>per</strong> cas‐<br />

sazione, articolando quindici motivi di censura.<br />

In particolare, denuncia:<br />

3.1 ‐ nullità del decreto di citazione a giudizio, r<strong>il</strong>evab<strong>il</strong>e in<br />

ogni stato e grado del processo, <strong>per</strong>chè mancava <strong>il</strong> requisi‐<br />

to della chiara enunciazione del fatto.<br />

3.2 ‐ difetto di motivazione, laddove la sentenza impugna‐<br />

ta ha rigettato la riproposta eccezione di <strong>il</strong>legittimità costi‐<br />

tuzionale della cd. legge Mancino, rinviando <strong>per</strong> relatio‐<br />

nem allʹordinanza resa al riguardo dal primo giudice;<br />

3.3 ‐ <strong>il</strong>legittimità e <strong>il</strong>logicità della motivazione, laddove la<br />

sentenza impugnata ha respinto come irr<strong>il</strong>evante lʹecce‐<br />

zione di incostituzionalità della L. 5 dicembre 2005, n. 251,<br />

art. 10, comma 3, atteso che non spetta al giudice, ma solo<br />

al difensore, valutare se sussiste lʹinteresse alla proposi‐<br />

zione della eccezione, e considerato che la questione di co‐<br />

stituzionalità di una norma va valutata secondo lʹinteresse<br />

collettivo di tutti i cittadini;<br />

3.4 ‐ errata valutazione comparativa degli artt. 21 e 3 Cost..<br />

In particolare, sostiene al riguardo che <strong>il</strong> diritto di critica è<br />

garantito a tutti dal citato art. 21 Cost., che non può essere<br />

limitato dal lʹart. 3 Cost., mentre la norma incriminatrice<br />

punisce soltanto quel quid pluris che consiste nella istiga‐<br />

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