16.06.2013 Views

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

150<br />

<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

va già presentata in primo grado, <strong>per</strong> cui era sufficiente<br />

<strong>per</strong> la motivazione rinviare alla ordinanza in data 8.7.2004<br />

con cui <strong>il</strong> giudice monocratico lʹaveva disattesa;<br />

2.4 ‐ era irr<strong>il</strong>evante la questione di legittimità costituziona‐<br />

le della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10 nella parte in cui<br />

esclude (dopo la sentenza n. 393/2006 della Corte costitu‐<br />

zionale) lʹapplicazione dei termini di prescrizioni più brevi<br />

previsti nella legge ai processi pendenti in grado di appel‐<br />

lo al momento di entrata in vigore della legge medesima.<br />

Infatti, essendo intervenuti atti interruttivi, sia applicando<br />

la nuova normativa, sia applicando quella abrogata, nel<br />

caso concreto, <strong>il</strong> <strong>per</strong>iodo prescrizionale ammontava sem‐<br />

pre a sette anni e sei mesi;<br />

2.5 ‐ non era necessaria la richiesta rinnovazione dellʹi‐<br />

struttoria dibattimentale, essendo irr<strong>il</strong>evanti i mezzi di<br />

prova indicati;<br />

2.6 ‐ posto che la norma incriminatrice non viola lʹart. 21<br />

Cost. era da escludersi che le frasi incriminate rientrassero<br />

nella libera manifestazione del pensiero;<br />

2.7 ‐ come r<strong>il</strong>evato dal difensore, la norma incriminatrice<br />

era stata successivamente modificata dalla L. 24 febbraio<br />

2006, n. 85, nel senso che era punita non più la diffusione<br />

ma la semplice propaganda delle idee fondate sulla supe‐<br />

riorità o sullʹodio razziale, e la pena era diminuita (dalla<br />

reclusione sino a tre anni alla reclusione fino a un anno e<br />

sei mesi o alla multa fino a 6.000,00 Euro).<br />

Ma la diffusione e la propaganda sono concetti sostan‐<br />

zialmente equivalenti, ʺposto che la diffusione di idee nel‐<br />

la rete si risolve in sostanza nella propaganda delle stesseʺ;<br />

e considerato anche che <strong>il</strong> nome del sito incriminato ((O‐<br />

MISSIS), cioè guerra santa contro Zog, i.e. Governo sioni‐<br />

sta di occupazione) indica inequivocab<strong>il</strong>mente un intento<br />

di fare proseliti <strong>per</strong> la ʺguerra santaʺ contro <strong>il</strong> dominio de‐<br />

gli ebrei sul mondo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!