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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

<strong>per</strong>ano e trascendono e sorreggono. Non una delle norme dettate<br />

dal più sapiente legislatore potrebbe reggersi se <strong>per</strong> un’ipotesi<br />

dannata, quegli elementi venissero di colpo a mancare.<br />

Anche qui accade, come accade più di una volta in altri<br />

casi nell' ambito dell' ordinamento statuale, che <strong>il</strong> puro diritto,<br />

inteso esclusivamente quale insieme di norme scritte o consuetudinarie,<br />

s’ incontra e compenetra con altri elementi e motivi di<br />

carattere su<strong>per</strong>iore tutt’ altro che estranei alla sua natura e al suo<br />

regolare funzionamento. La separazione fra diritto e politica potrà<br />

ben essere un ut<strong>il</strong>e canone d’indagine nel mondo delta giurisprudenza;<br />

ma più che come separazione essa verrà fondatamente<br />

postulata come distinzione ormai incontestab<strong>il</strong>e.<br />

Anche <strong>per</strong> ciò che concerne i rapporti fra Stato e Stato<br />

la dottrina moderna ha fatto passi davvero r<strong>il</strong>evanti, inspirandosi<br />

da lunghi anni, a tal canone. Ma sembra che sia andata oltre <strong>il</strong><br />

segno. I1 giurista non può in questo campo. più di quanto lo<br />

possa nell’ ambito del diritto interno, chiudere gli occhi alla luce<br />

di fatti e di circostanze che lumeggiano e prospettano nella<br />

loro nuda realtà lo stesso porsi ed attuarsi delle norme giuridiche.<br />

Egli non potrà appagarsi della sistemazione esteriore e<br />

formale di un dato ordinamento evitando di penetrare quello<br />

spirito e di coglierne quegli aspetti e quelle movenze che caratterizzano<br />

<strong>il</strong> funzionare di uno o dell’ altro istituto. L' esclusiva<br />

conoscenza formale potrà indurre ad errori inevitab<strong>il</strong>i. Potrà<br />

mostrare vivo ciò che è morto o moribondo, e potrà celare ciò<br />

che è vivo e rampolla ai piedi del vecchio tronco.<br />

Tutta la dottrina moderna è insidiata da questo errore<br />

iniziale: l'eccessiva preoccupazione di eliminare ciò che presso<br />

al giuridico è colto e ripudiato come e <strong>per</strong>chè metagiuridico,<br />

anche quando esso nutra e vivifichi la stessa intima vita del diritto;<br />

l'appagamento alle conclusioni di indagini limitate all'aspetto<br />

puramente formale e positivo, come se la forma potesse ,<br />

in un sistema davvero scientifico, scindersi da ciò che è sostanza<br />

come se la positività non richiamasse ad elementi che la<br />

pongono e la fondano. Di guisachè <strong>il</strong> rigore cui essa si inspira<br />

nei suoi metodi, <strong>per</strong> chi ben guardi, è in buona parte apparente;<br />

e sforzi immani ch'essa ha compiuto <strong>per</strong> comporsi a dignità di<br />

sistema, modellandosi sugli schemi e le categorie del diritto<br />

privato, non sembra che debbano segnare, sempre e in ogni caso,<br />

un reale progresso. Essa si è disfatta o ha creduto di disfarsi

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