FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
mente attribuito a questo termine, quando si pensi che da un<br />
canto esso viene a negare quella possib<strong>il</strong>ità di sicura e reale garanzia<br />
che è data solo dall'intervento di una norma e di una volontà<br />
estranea e su<strong>per</strong>iore alle parti e che dall'altro affida la tutela<br />
del diritto a un procedimento che può essere e n’è davvero, in<br />
dati casi, la più flagrante negazione. Gli è che qualunque ordinamento<br />
giuridico ha, non appena su<strong>per</strong>ate le prime fasi , <strong>per</strong> la<br />
sua stessa natura, un intimo e im<strong>per</strong>ioso bisogno di cancellare<br />
ogni traccia che ricordi la confusione dell'attività di chi gode <strong>il</strong><br />
diritto e di chi ne attua e protegge <strong>il</strong> godimento. Occorre tuttavia<br />
riconoscere che da qualunque punto si parta e ovunque s'intenda<br />
giungere, la guerra fu ed è ado<strong>per</strong>ata da lunghissimo volgere<br />
di secoli come mezzo di dirimere gli eventuali conflitti fra<br />
popoli o Stati. E come mezzo di proteggere se stesso valse e vale<br />
tuttora; ma nessuno potrebbe dimostrare che un tal mezzo fu<br />
sempre adeguato all'unico scopo di proteggere <strong>il</strong> proprio diritto.<br />
La moderna dottrina, che ostenta un profondo disprezzo<br />
<strong>per</strong> ogni residuo di giusnaturalismo e che ha creduto di compiere<br />
un non lieve progresso quando ha concepito<br />
l’autoprotezione come una forma di sanzione e di attuazione del<br />
diritto , non è ancora giunta a districarsi dalle contraddizioni<br />
che corrodono le sue basi, dal momento in cui non ha saputo far<br />
di meglio che erigere l’autoprotezione - mezzo sicuro ed eccellente<br />
di chi è forte - a limite e ragione o sanzione dei rapporti<br />
interstatuali. Contraddizione che non muta o si elimina nelle<br />
trattazioni meritatamente più seguite, anche là dove , rinunziando<br />
a qualsiasi valutazione relativa ai motivi ispiratori della<br />
guerra, essa è dichiarata lecita tutte le volte che non venga vietata<br />
da speciali convenzioni antecedenti; giacché siffatta liceità<br />
è fondata su una norma non scritta che starebbe a base dell'ordinamento<br />
<strong>internazionale</strong>, norma che in verità non esiste e non<br />
potrebbe esistere, specie ponendosi all' angolo visuale del positivista<br />
, quantunque ad essa si rimandi con maggior successo ma<br />
non con miglior fondatezza, <strong>per</strong> relazioni attuate nell'ambito<br />
dello Stato.<br />
Più logica e men debole sembra la concezione che<br />
scorge nella guerra un mero stato di fatto, una condizione di cose<br />
anormale, che tende alla normalità e non si legittima che attraverso<br />
la necessità da cui è provocata; ma non occorre dimenticare<br />
che da siffatta condizione, qualunque possa essere <strong>il</strong> suo