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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

si manifestano in modo più <strong>per</strong>spicuo non appena si scorga quali<br />

sieno la natura e gli effetti del lodo arbitrale.<br />

Purtroppo non sempre le vie accennate riescono a risolvere<br />

e dirimere le eventuali controversie , di guisa che si è<br />

costretti talvolta al ricorrere a intimidazioni o ad atti di violenza,<br />

che occupano un largo posto nella storia e nella dottrina del<br />

diritto <strong>internazionale</strong> di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Fra questi<br />

atti sogliono annoverarsi le rappresaglie che si pongono e si attuano<br />

in vario modo, sebbene quali forme più caratteristiche<br />

sogliano ricordarsi l’embargo e <strong>il</strong> blocco pacifico; <strong>per</strong> modo che<br />

estremamente diffic<strong>il</strong>e riesce, e forse impossib<strong>il</strong>e, predeterminare<br />

una siffatta varietà di casi sempre singoli e sempre intese a<br />

premere sulla volontà e la condotta di altri Stati. Né a chiarire e<br />

su<strong>per</strong>are ogni difficoltà è valsa la classifica di questi atti quali<br />

mezzi di autoprotezione non bellica (nichfkriegerfsche Selbsth<strong>il</strong>fe)<br />

giacché un'analisi più attenta ha rivelato le manchevolezze<br />

a essa inerenti, con tendenza manifesta a scorgere in essi<br />

atti, aspetti o momenti della guerra. Ma <strong>il</strong> mezzo più violento e<br />

più interessante è quello che in questo campo si attua col rapporto<br />

di belligeranza; e su di esso converrà quindi fermarci meno<br />

fugacemente. Premettiamo che <strong>il</strong> terreno non è molto agevole<br />

e che molto invece si è discusso e si discute nella moderna<br />

dottrina sulla natura e la legittimazione della guerra, e avvertiamo<br />

che in questo campo, più che in qualunque altro, poco o<br />

punto soccorrono gli schemi offerti dalla teoria generale del diritto.<br />

Siamo di fronte ad atti e fatti di natura e sostanza del tutto<br />

peculiare, <strong>per</strong> cui estremamènte diffic<strong>il</strong>e riesce valutarli e sistemarli<br />

alla luce esclusiva di norme scritte o convenzionali.<br />

Col concepire la guerra quale mezzo di autoprotezione<br />

si è già implicitamente ma sufficientemente affermata siffatta<br />

peculiarità, giacché nell'orbita del diritto statuale la tutela dell'interesse<br />

dei singoli è affidata all' efficacia della legge e all'applicazione<br />

che di essa è fatta attraverso l'intervento di appositi<br />

organi giurisdizionali. Il concetto di autoprotezione esula del<br />

tutto o conserva un posto assai limitato laddove <strong>il</strong> diritto soggettivo<br />

si gode e si esercita <strong>per</strong> la stessa virtù connaturata a qualunque<br />

ordinamento, giuridico. In verità è lecito dubitare che tal<br />

concetto, che pure ha importanza così grande nei rapporti interstatuali<br />

e che tanta parte ha nelle sistemazioni della vecchia e<br />

della nuova dottrina , sia davvero giuridico nel senso general-<br />

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