FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
si manifestano in modo più <strong>per</strong>spicuo non appena si scorga quali<br />
sieno la natura e gli effetti del lodo arbitrale.<br />
Purtroppo non sempre le vie accennate riescono a risolvere<br />
e dirimere le eventuali controversie , di guisa che si è<br />
costretti talvolta al ricorrere a intimidazioni o ad atti di violenza,<br />
che occupano un largo posto nella storia e nella dottrina del<br />
diritto <strong>internazionale</strong> di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Fra questi<br />
atti sogliono annoverarsi le rappresaglie che si pongono e si attuano<br />
in vario modo, sebbene quali forme più caratteristiche<br />
sogliano ricordarsi l’embargo e <strong>il</strong> blocco pacifico; <strong>per</strong> modo che<br />
estremamente diffic<strong>il</strong>e riesce, e forse impossib<strong>il</strong>e, predeterminare<br />
una siffatta varietà di casi sempre singoli e sempre intese a<br />
premere sulla volontà e la condotta di altri Stati. Né a chiarire e<br />
su<strong>per</strong>are ogni difficoltà è valsa la classifica di questi atti quali<br />
mezzi di autoprotezione non bellica (nichfkriegerfsche Selbsth<strong>il</strong>fe)<br />
giacché un'analisi più attenta ha rivelato le manchevolezze<br />
a essa inerenti, con tendenza manifesta a scorgere in essi<br />
atti, aspetti o momenti della guerra. Ma <strong>il</strong> mezzo più violento e<br />
più interessante è quello che in questo campo si attua col rapporto<br />
di belligeranza; e su di esso converrà quindi fermarci meno<br />
fugacemente. Premettiamo che <strong>il</strong> terreno non è molto agevole<br />
e che molto invece si è discusso e si discute nella moderna<br />
dottrina sulla natura e la legittimazione della guerra, e avvertiamo<br />
che in questo campo, più che in qualunque altro, poco o<br />
punto soccorrono gli schemi offerti dalla teoria generale del diritto.<br />
Siamo di fronte ad atti e fatti di natura e sostanza del tutto<br />
peculiare, <strong>per</strong> cui estremamènte diffic<strong>il</strong>e riesce valutarli e sistemarli<br />
alla luce esclusiva di norme scritte o convenzionali.<br />
Col concepire la guerra quale mezzo di autoprotezione<br />
si è già implicitamente ma sufficientemente affermata siffatta<br />
peculiarità, giacché nell'orbita del diritto statuale la tutela dell'interesse<br />
dei singoli è affidata all' efficacia della legge e all'applicazione<br />
che di essa è fatta attraverso l'intervento di appositi<br />
organi giurisdizionali. Il concetto di autoprotezione esula del<br />
tutto o conserva un posto assai limitato laddove <strong>il</strong> diritto soggettivo<br />
si gode e si esercita <strong>per</strong> la stessa virtù connaturata a qualunque<br />
ordinamento, giuridico. In verità è lecito dubitare che tal<br />
concetto, che pure ha importanza così grande nei rapporti interstatuali<br />
e che tanta parte ha nelle sistemazioni della vecchia e<br />
della nuova dottrina , sia davvero giuridico nel senso general-<br />
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